Ecobonus veicoli. Codici tributo

Pubblicato il 24 settembre 2019

Istituiti i codici tributo per utilizzare in compensazione l’ecobonus veicoli.

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 82 del 23 settembre 2019, ha fissato, per l’utilizzo con F24 del credito d’imposta previsto per l’acquisto di un nuovo veicolo di categoria M1 e di veicoli ibridi o elettrici, i seguenti codici tributo:

Ecobonus per veicoli di categoria M1

La legge di bilancio 2019 (n. 145/2018), all’articolo 1, comma 1031, ha istituito un contributo per l’acquisto, anche in leasing, di veicoli immatricolati in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di categoria M1 nuovi di fabbrica, caratterizzati da basse emissioni di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo di listino ufficiale inferiore a 50mila euro, Iva esclusa.

Il contributo è riconosciuto al compratore mediante compensazione col prezzo di acquisto; le imprese costruttrici rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24.

Ecobonus per veicoli ibridi o elettrici

La suddetta legge di bilancio, al comma 1057, prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia nell'anno 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

Il contributo è riconosciuto al compratore mediante compensazione col prezzo di acquisto; le imprese costruttrici rimborsano al venditore l’importo del contributo e lo recuperano quale credito d’imposta, per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto.

Si ricorda che tali crediti d’imposta sono utilizzabili successivamente all'avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione di acquisto del veicolo.

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