Ecobonus e Sismabonus. Cessione dei crediti nel consolidato fiscale

Pubblicato il 03 marzo 2021

Ogni singola società della fiscal unit, compresa la consolidante, può cedere i crediti Sismabonus ed Ecobonus al consolidato fiscale. L’Agenzia delle Entrate chiarisce come deve avvenire la compensazione.

Sismabonus ed Ecobonus. Cessione dei crediti

In materia di credito d'imposta Ecobonus e Sismabonus, si chiede se la società consolidante sia soggetta a dei limiti nell’utilizzo in compensazione dei detti crediti trasferiti dalla consolidata e dalla stessa maturati nel corso del 2019.

Infatti, la disciplina dei crediti Ecobonus e Sismabonus, nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2019, permetteva l’utilizzo in compensazione senza l’osservanza del limite di 700.000 euro solo al primo dei cessionari; in caso di ulteriore cessione, doveva applicarsi tale limite.

Come noto, i titolari dei crediti in parola hanno la possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. Il fornitore, a sua volta, può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi ma viene esclusa una nuova cessione da parte di questi ultimi.

Tale credito oggetto di cessione è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 14, comma 3.1, del DL n. 63/2013, senza l'osservanza dei limiti previsti dall'articolo n. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ciò è precluso in caso di ulteriori cessioni da parte dei secondi cessionari.

Sismabonus ed Ecobonus. Consolidato fiscale

Per quanto riguarda il consolidato fiscale, la risposta n. 133 del 2 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate precisa che non viene penalizzata la possibilità di compensazione e di utilizzo dei crediti e delle eccedenze d'imposta che sono concessi alle imprese singolarmente considerate.

Dunque, la consolidata può cedere il credito d'imposta in argomento nell'ambito del consolidato fiscale cui partecipa, affinché la consolidante possa utilizzarlo in compensazione con l'IRES di gruppo, purchè l’ammontare non sia superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Circa l’applicazione dei limiti in vigore fino al 31/12/2019, l’Agenzia osserva che non si è di fronte ad una cessione a terzi del credito d'imposta, ma si è in presenza di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell'IRES dovuta dalla consolidante.

Pertanto, il trasferimento del credito d'imposta nei limiti della quota utilizzabile e dell'IRES dovuta non incorre nelle limitazioni previste dagli articoli 14, comma 3.1, e 16, comma 1-octies, del DL n. 63/2013.

Sismabonus ed Ecobonus. Bonìfico incompleto

Le Entrate hanno anche specificato che la non completa compilazione del bonifico bancario, che ha pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche dell'obbligo di operare la ritenuta ex art. 25, DL n. 78/2010, non consente il riconoscimento della detrazione.

Qualora non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale si attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

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