Ampliato il periodo transitorio per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche trasmesse o ricevute tramite Sistema di interscambio (Sdi). A prevederlo è il provvedimento n. prot. 99922 del 28 febbraio 2020.
Alla luce delle modifiche introdotte con l’articolo 14 del Dl n. 124/2019 che, intervenendo sul Dlgs n. 127/2015 (“Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati”), ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto un ampliamento dell’utilizzo dei dati in esse contenuti da parte dall’Amministrazione finanziaria, dopo il via libera del Garante della privacy, la stessa Agenzia con diversi provvedimenti e, da ultimo, con il documento di prassi in oggetto ha ampliato il periodo transitorio.
E’ così disposta la possibilità di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche trasmesse o ricevute tramite SdI fino al 4 maggio 2020.
Pertanto, per gli operatori Iva, gli intermediari delegati e i consumatori finali la scadenza del 29 febbraio 2020 slitta al prossimo 4 maggio.
Inoltre, il nuovo provvedimento agenziale stabilisce che i consumatori finali che hanno effettuato l’adesione, potranno consultare le proprie fatture elettroniche ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020.
Infatti, al precedente provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
Unitamente al provvedimento in oggetto, l’Agenzia ha anche approvato le specifiche tecniche dell’Allegato A, che sostituiscono, con decorrenza 4 maggio 2020, le specifiche tecniche dell’allegato A del già citato provvedimento del 30 aprile 2018.
Tuttavia, per consentire un graduale adeguamento al nuovo tracciato, la trasmissione al Sistema di interscambio e il recapito delle fatture saranno comunque possibili, fino al 30 settembre 2020, anche con le specifiche tecniche attualmente in uso.
Pertanto dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020, il Sistema di interscambio accetterà le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte sia con le nuove sia con le vecchie specifiche tecniche; mentre dal 1° ottobre 2020 lo SDI accetterà solo i documenti predisposti con il nuovo schema.
Nello specifico, l’Agenzia - recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria – ha modificato i precedenti schemi e ha inserito nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura” rispetto alla normativa fiscale.
Sono stati inseriti, per esempio, nuovi codici per l'invio:
La novità più rilevante di tali modifiche riguarda le fatture passive estere inviate attraverso lo SDI.
Infatti, non sarà più necessario trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere, sia Ue che extra-Ue, se verranno inviati allo SDI i nuovi tipi-documento, cioè i documenti di integrazione oppure le autofatture predisposte e registrate per contabilizzare le operazioni transfrontaliere.
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