Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, il decreto legislativo n. 83/2021 di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di Imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
Con il provvedimento, che fa parte del più ampio pacchetto "Iva per l’e-commerce", si delineano una serie di semplificazioni degli obblighi relativi all’Imposta sul valore aggiunto per le imprese impegnate nel commercio elettronico transfrontaliero.
I beneficiari sono tutte le imprese e, in particolare, quelle piccole e medie.
Nello specifico, il Decreto legislativo n. 83/2021 modifica:
il DPR 633/1072 (Decreto IVA), con l’introduzione dell’articolo 2-bis rubricato “Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche”;
il Decreto Legge n. 331/ 1993, con l’introduzione del nuovo art. 38-bis sulle vendite a distanza intracomunitarie.
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.
Più precisamente dal mese di luglio prossimo viene:
riformata la disciplina delle vendite a distanza con l’introduzione di nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano tali vendite nella Ue;
esteso l’ambito applicativo del regime dello sportello unico, che da Mini One Stop Shop (MOSS) diventa OSS (One Stop Shop);
messe in campo misure per consentire di combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di Paesi terzi.
Finora, coloro che realizzano vendite a distanza di beni applicano l’Iva relativa al Paese in cui sono stabiliti solo se l’ammontare delle operazioni non supera certe soglie e, al superamento di queste ultime, gli operatori sono tenuti ad identificarsi nello Stato membro in cui è stabilito il cliente consumatore privato, per assolvere l’imposta dovuta in questo Stato, aprendo tante posizioni Iva quanti sono gli Stati membri in cui vengono realizzate le vendite a distanza di beni.
A partire dal 1° luglio, invece, entrerà in vigore il regime speciale non soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma per una più vasta gamma di operazioni: per esempio, per tutte le prestazioni di servizi B2C nella Ue e le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Pertanto, il fornitore invece che identificarsi in ogni Stato membro, potrà scegliere di iscriversi al regime speciale Oss ed operare con un unico numero identificativo, valido per ciascuno Stato membro. Così, potrà versare l’Iva dovuta in altri Stati Ue nel solo Stato di identificazione, mediante un portale web, senza essere tenuto ad identificarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro in cui effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.
Per l’iscrizione al regime Oss, si può agire direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite una domanda online e accedendo alla procedura prevista per la scelta del regime speciale.
Possono ricorre al nuovo regime OSS UE:
i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche;
i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti extra-Ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.
Aderito al regime Oss, l’operatore domestico potrà scegliere se:
mantenere attiva la partita Iva in altro Stato membro;
procedere con la chiusura della stessa;
lasciarne aperte alcune e chiuderne delle altre.
I fornitori nazionali che risultano iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2020 (Mini One Stop Shop concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione – TTE) saranno automaticamente registrati al nuovo sistema Oss a partire dal 1° luglio 2021.
Sempre dal 1° luglio prossimo, viene abolita l’esenzione in ambito Iva per i beni di valore fino a 22 euro importati nell’Ue, per cui tutti i beni commerciali importati nella Ue saranno soggetti ad Iva, indipendentemente dal loro valore.
Allo stesso tempo, viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (Import One Stop Shop).
Resteranno in vigore così le seguenti due modalità operative:
Bolletta doganale completa per merci maggiore di 150 euro;
Bolletta doganale semplificata per merci inferiore a 150 euro.
L’Iva sui beni di modico valore potrà essere assolta nel modo seguente:
pagamento come parte del prezzo di acquisto al fornitore/marketplace, mediante lo sportello unico di importazione (IOSS)
pagamento all’importazione nell’UE se il fornitore/marketplace non utilizza lo sportello IOSS.
Aderendo all’IOSS, ai fornitori e ai marketplaces è consentito di riscuotere l’Iva sulle vendite di merci di modico valore, spedite o trasportate da un paese extracomunitario a clienti nella Unione Europea, nel seguente modo:
l’importazione è esente da Iva;
l’imposta viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (art. 74-sexies1 del DPR 633/72).
I vantaggi dell’utilizzo dello sportello unico di importazione (IOSS) derivano dal fatto che un fornitore o un marketplace garantiscono una transazione trasparente per il cliente che paga un prezzo comprensivo di Iva al momento dell’acquisto online.
Lo sportello unico “esteso”, dunque, contempla tre regimi speciali:
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