e-commerce, in GU il decreto con le nuove regole Ue sull’Iva

Pubblicato il 16 giugno 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, il decreto legislativo n. 83/2021 di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di Imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Con il provvedimento, che fa parte del più ampio pacchetto "Iva per l’e-commerce", si delineano una serie di semplificazioni degli obblighi relativi all’Imposta sul valore aggiunto per le imprese impegnate nel commercio elettronico transfrontaliero.

I beneficiari sono tutte le imprese e, in particolare, quelle piccole e medie.

Nello specifico, il Decreto legislativo n. 83/2021 modifica:

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Più precisamente dal mese di luglio prossimo viene:

Vendite a distanza di beni, le novità in vigore dal 1° luglio

Finora, coloro che realizzano vendite a distanza di beni applicano l’Iva relativa al Paese in cui sono stabiliti solo se l’ammontare delle operazioni non supera certe soglie e, al superamento di queste ultime, gli operatori sono tenuti ad identificarsi nello Stato membro in cui è stabilito il cliente consumatore privato, per assolvere l’imposta dovuta in questo Stato, aprendo tante posizioni Iva quanti sono gli Stati membri in cui vengono realizzate le vendite a distanza di beni.

A partire dal 1° luglio, invece, entrerà in vigore il regime speciale non soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma per una più vasta gamma di operazioni: per esempio, per tutte le prestazioni di servizi B2C nella Ue e le vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Pertanto, il fornitore invece che identificarsi in ogni Stato membro, potrà scegliere di iscriversi al regime speciale Oss ed operare con un unico numero identificativo, valido per ciascuno Stato membro. Così, potrà versare l’Iva dovuta in altri Stati Ue nel solo Stato di identificazione, mediante un portale web, senza essere tenuto ad identificarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro in cui effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

Iscrizione al regime Oss, come fare

Per l’iscrizione al regime Oss, si può agire direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite una domanda online e accedendo alla procedura prevista per la scelta del regime speciale.

Possono ricorre al nuovo regime OSS UE:

Aderito al regime Oss, l’operatore domestico potrà scegliere se:

I fornitori nazionali che risultano iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2020 (Mini One Stop Shop concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione – TTE) saranno automaticamente registrati al nuovo sistema Oss a partire dal 1° luglio 2021.

Nuovo regime per importazione di merci di modico valore (IOSS)

Sempre dal 1° luglio prossimo, viene abolita l’esenzione in ambito Iva per i beni di valore fino a 22 euro importati nell’Ue, per cui tutti i beni commerciali importati nella Ue saranno soggetti ad Iva, indipendentemente dal loro valore.

Allo stesso tempo, viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (Import One Stop Shop).

Resteranno in vigore così le seguenti due modalità operative:

L’Iva sui beni di modico valore potrà essere assolta nel modo seguente:

Aderendo all’IOSS, ai fornitori e ai marketplaces è consentito di riscuotere l’Iva sulle vendite di merci di modico valore, spedite o trasportate da un paese extracomunitario a clienti nella Unione Europea, nel seguente modo:

I vantaggi dell’utilizzo dello sportello unico di importazione (IOSS) derivano dal fatto che un fornitore o un marketplace garantiscono una transazione trasparente per il cliente che paga un prezzo comprensivo di Iva al momento dell’acquisto online.

Lo sportello unico “esteso”, dunque, contempla tre regimi speciali:

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