Dta. Conversione in credito d'imposta in caso di perdite fiscali

Pubblicato il 22 ottobre 2015

Oggetto della norma di comportamento n. 193 dell’Aidc (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) è la conversione in credito di imposta di una quota delle attività per imposte anticipate (Dta - Deferred Tax Asset) in caso di perdite fiscali.

Tale regime è previsto all’articolo 2, comma 56 bis, Dl 225/2010, modificato dall’articolo 9, comma 1, Dl 201/2011, che dispone la trasformazione in credito d’imposta della quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite fiscali di cui all’art. 84 del Tuir, quando siano dovute a svalutazioni crediti o rettifiche di valore dell’avviamento o di altre attività immateriali, non più soggette ad ammortamento contabile e che devono terminare il percorso di ammortamento fiscale attraverso specifiche variazioni in diminuzione.

In questo caso, la quota di perdita così prodotta può essere trasformata in credito d’imposta.

La norma di comportamento osserva come non siano individuate le fattispecie che portano alla variazione in diminuzione e quindi consentire alle imprese di attivare la procedura di conversione.

In materia è intervenuta l'agenzia delle Entrate con circolare 37 del 2012, che, con riferimento ad una perdita fiscale derivante da più cause, ha sostenuto che la perdita si presume dovuta alle variazioni in diminuzione che provocano in bilancio il riversamento delle Dta precedentemente iscritte.

Secondo l'Aidc, è possibile, a fronte di perdite fiscali, la trasformazione delle Dta anche se il riversamento sia creato da un evento realizzativo tale da cancellare integralmente la differenza temporanea residua su un bene immateriale.

Quindi, anche di fronte alla cessione di ramo d'azienda al termine del processo di ammortamento contabile, che dia luogo ad una plusvalenza o una minusvalenza fiscale, se si forma una perdita fiscale è possibile che la quota di Dta derivante dal riversamento sia trasformata in credito d’imposta fino a concorrenza della suddetta perdita fiscale.

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