Dovere di vigilanza, sindaci reattivi di fronte a violazioni macroscopiche
Pubblicato il 07 luglio 2014
Con la
sentenza n. 13517 del 13 giugno 2014, la Corte di cassazione ha ribadito che, perché possa ritenersi configurata, in capo ai sindaci, una
violazione del dovere di vigilanza loro imposto, non è necessaria l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere.
E' infatti sufficiente che i componenti dell'organo di controllo non abbiano rilevato una
macroscopica violazione o comunque
non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, e non abbiano quindi posto in essere quanto necessario per assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità riscontrate, ovvero denunziando i fatti al Pubblico ministero, per consentire l'adozione delle iniziative previste dall'articolo 2409 del Codice civile.