Doppio contributo e doppio compenso a carico dell'assicurazione

Pubblicato il 30 maggio 2014

Condanna per la mancata partecipazione, senza motivo, alla mediazione

A causa della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad una mediazione demandata dal giudice nel corso del giudizio, una compagnia di assicurazione è stata condannata al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Non solo, la stessa dovrà anche procedere con il versamento di un importo di natura indennitaria pari a due volte i compensi di causa liquidati a suo carico a titolo di responsabilità aggravata, senza che ne avesse fatto apposita istanza la controparte vittoriosa.

Sono le conclusioni di una sentenza pronunciata il 29 maggio 2014 dal Tribunale di Milano.

Punito anche il rifiuto alla proposta del giudice

In particolare, la condanna della compagnia di assicurazione al pagamento di una somma pari al doppio delle spese processuali è stata ritenuta legittima in considerazione sia della decisione della medesima di non aderire all'invito a partecipare alla mediazione demandata sia per aver rifiutato, senza un ragionevole motivo, una proposta di definizione avanzata, nel corso del giudizio, dall'organo giudicante.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Società liquidata ed estinta: soci senza diritto di operare le variazioni Iva

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy