Donazioni indirette: accertamento entro 5 anni dalla Voluntary disclosure

Pubblicato il 10 luglio 2024

Nelle ipotesi di donazione indiretta emersa in sede di collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure), il termine di decadenza di 5 anni per l'accertamento del Fisco decorre dalla data della dichiarazione e non da quella della donazione.

Il presupposto dell'imposta sulla donazione, infatti, scaturisce dall'autodichiarazione della liberalità indiretta, così come resa dall'interessato nella procedura di voluntary discosure.

Donazione indiretta nella voluntary disclosure: accertamento imposta entro 5 anni 

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione con sentenza n. 18724 del 9 luglio 2024, nel pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento notificato a un contribuente in relazione all'imposta sulle donazioni per liberalità indiretta emersa in sede di collaborazione volontaria.

Voluntary disclosure

Il procedimento di voluntary disclosure - si rammenta - è una procedura che consente ai contribuenti di dichiarare spontaneamente capitali e redditi detenuti all'estero, beneficiando di sanzioni ridotte. È finalizzato a favorire l'emersione di attività finanziarie non dichiarate, garantendo maggiore trasparenza e contribuendo al recupero fiscale.

Il caso all'attenzione della Cassazione

Nella specie, durante il procedimento di voluntary disclosure il contribuente aveva dichiarato liberalità indirette provenienti da una sua parente.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il termine di decadenza dell'azione del Fisco, ex art. 76 del DPR n. 131/1986, non era ancora compiuto, atteso che il dies a quo doveva essere individuato nel momento della dichiarazione volontaria resa dal contribuente.

Il contribuente si era rivolto alla Suprema corte dopo che la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'avviso, rigettando la sua impugnazione.

Dichiarazione volontaria come presupposto dell'imposta: la decisione della Cassazione

La Sezione tributaria della Cassazione ha confermato le conclusioni dei giudici di merito, giudicando infondato il ricorso del contribuente.

Il procedimento di collaborazione volontaria - ha ricordato la Corte - è un procedimento diretto all'accertamento di tributi e la dichiarazione effettuata nell'ambito dello stesso è idonea a integrare il presupposto legislativo dell'imposta sulla donazione.

Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato quanto evidenziato in precedenti arresti di legittimità (tra gli altri, Cassazione n. 27665/2020), secondo i quali:

"In tema di imposta di successione, la dichiarazione prevista dall'art. 56 bis, comma 1, lett. a, del Decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni, può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed al rientro di capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione..."

Nel caso in esame, risultava incontestato un incremento patrimoniale di rilievo.

Si era trattato, a ben vedere, di evidente liberalità indiretta, di importo considerevole, non giustificata da altri motivi e tra parenti.

Decadenza: decorrenza dalla volontaria dichiarazione al Fisco

Per quanto concerne la decorrenza del termine di decadenza dell'azione del Fisco, la Cassazione ha spiegato che il dies a quo va individuato non nel momento delle liberalità, ma in quello della volontaria dichiarazione al Fisco.

Il presupposto dell'imposta, infatti, deriva dall'autodichiarazione della liberalità indiretta effettuata dal contribuente nell'ambito della procedura di voluntary disclosure.

Ne deriva la decorrenza del termine di decadenza dalla data della dichiarazione resa in sede di collaborazione volontaria.

Ebbene, nel caso esaminato andava escluso che il Fisco fosse decaduto dalla propria azione, non essendo ancora decorsi 5 anni tra dichiarazione e accertamento.

Da qui il rigetto del ricorso del contribuente.

Tabella di sintesi della sentenza

Sintesi del Caso Un contribuente ha dichiarato liberalità indirette durante la procedura di voluntary disclosure, con conseguente avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Questione Dibattuta La decorrenza del termine di decadenza di 5 anni per l'accertamento fiscale, se dalla data della donazione o dalla data della dichiarazione volontaria.
Soluzione della Corte di cassazione La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di decadenza decorre dalla data della dichiarazione resa dal contribuente in sede di collaborazione volontaria.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy