Nelle ipotesi di donazione indiretta emersa in sede di collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure), il termine di decadenza di 5 anni per l'accertamento del Fisco decorre dalla data della dichiarazione e non da quella della donazione.
Il presupposto dell'imposta sulla donazione, infatti, scaturisce dall'autodichiarazione della liberalità indiretta, così come resa dall'interessato nella procedura di voluntary discosure.
Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione con sentenza n. 18724 del 9 luglio 2024, nel pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento notificato a un contribuente in relazione all'imposta sulle donazioni per liberalità indiretta emersa in sede di collaborazione volontaria.
Il procedimento di voluntary disclosure - si rammenta - è una procedura che consente ai contribuenti di dichiarare spontaneamente capitali e redditi detenuti all'estero, beneficiando di sanzioni ridotte. È finalizzato a favorire l'emersione di attività finanziarie non dichiarate, garantendo maggiore trasparenza e contribuendo al recupero fiscale.
Nella specie, durante il procedimento di voluntary disclosure il contribuente aveva dichiarato liberalità indirette provenienti da una sua parente.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il termine di decadenza dell'azione del Fisco, ex art. 76 del DPR n. 131/1986, non era ancora compiuto, atteso che il dies a quo doveva essere individuato nel momento della dichiarazione volontaria resa dal contribuente.
Il contribuente si era rivolto alla Suprema corte dopo che la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'avviso, rigettando la sua impugnazione.
La Sezione tributaria della Cassazione ha confermato le conclusioni dei giudici di merito, giudicando infondato il ricorso del contribuente.
Il procedimento di collaborazione volontaria - ha ricordato la Corte - è un procedimento diretto all'accertamento di tributi e la dichiarazione effettuata nell'ambito dello stesso è idonea a integrare il presupposto legislativo dell'imposta sulla donazione.
Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato quanto evidenziato in precedenti arresti di legittimità (tra gli altri, Cassazione n. 27665/2020), secondo i quali:
Nel caso in esame, risultava incontestato un incremento patrimoniale di rilievo.
Si era trattato, a ben vedere, di evidente liberalità indiretta, di importo considerevole, non giustificata da altri motivi e tra parenti.
Per quanto concerne la decorrenza del termine di decadenza dell'azione del Fisco, la Cassazione ha spiegato che il dies a quo va individuato non nel momento delle liberalità, ma in quello della volontaria dichiarazione al Fisco.
Il presupposto dell'imposta, infatti, deriva dall'autodichiarazione della liberalità indiretta effettuata dal contribuente nell'ambito della procedura di voluntary disclosure.
Ne deriva la decorrenza del termine di decadenza dalla data della dichiarazione resa in sede di collaborazione volontaria.
Ebbene, nel caso esaminato andava escluso che il Fisco fosse decaduto dalla propria azione, non essendo ancora decorsi 5 anni tra dichiarazione e accertamento.
Da qui il rigetto del ricorso del contribuente.
Sintesi del Caso | Un contribuente ha dichiarato liberalità indirette durante la procedura di voluntary disclosure, con conseguente avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. |
Questione Dibattuta | La decorrenza del termine di decadenza di 5 anni per l'accertamento fiscale, se dalla data della donazione o dalla data della dichiarazione volontaria. |
Soluzione della Corte di cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di decadenza decorre dalla data della dichiarazione resa dal contribuente in sede di collaborazione volontaria. |
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