L’INPS, con messaggio n. 271 del 19 gennaio 2018, ha comunicato che è operativo il servizio per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017.
Inoltre, l’Istituto – considerato che la platea dei beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola è costituita da lavoratori subordinati agricoli che nel medesimo anno in cui percepiscono la prestazione di competenza dell’anno precedente svolgono anche, di norma, attività lavorativa dipendente – ha fornito alcune precisazioni con riferimento alle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR.
Più nello specifico, il messaggio ha chiarito che l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce d’ufficio le detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR sulle somme spettanti a titolo di indennità di disoccupazione agricola, per cui i beneficiari di tale prestazione che desiderino rinunciare al riconoscimento della detrazione in questione, debbono darne annualmente comunicazione all’INPS esprimendo tale volontà con dichiarazione rilasciata tramite il servizio online delle “Detrazioni Unificate”.
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