Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha dichiarato l’illegittimità, con conseguente annullamento, di un bando di concorso che prevedeva l’esclusione del candidato in caso di invio della domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata senza l’apposizione di firma digitale o sulla copia scansionata dei documenti allegati.
I giudici amministrativi, con sentenza n. 167 depositata il 18 gennaio 2018, hanno ritenuto fondato il ricorso avanzato dal candidato ricorrente e sottolineato come, di per sé, l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma.
Il principio è stato ripreso sulla base di quanto sancito nella circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove sono dettate specifiche indicazioni, chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC per le procedure concorsuali, con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni.
In questa è stato sottolineato come l’invio tramite PEC delle domande di concorso costituisce, di per sé, sottoscrizione elettronica e come lo stesso inoltro con queste modalità “è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta”.
Non si rinverrebbe, peraltro, in alcun modo, nella normativa vigente in tema di concorsi “la necessità di una presentazione dell'istanza con le modalità qualificate”.
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