Via libera alla tanto attesa proroga della domanda di CIG per emergenza Covid-19. Il differimento dei termini fa slittare le domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga previsti dal “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020), dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
La modifica è stata adottata per mezzo del D.L. n. 125/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, con entrata in vigore prevista dal giorno successivo, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.
Le scadenze modificate sono quelle di cui ai co. 9 e 10 dell’art. 1 del “Decreto Agosto”, attuando di fatto quanto anticipato dall’INPS con la circolare n. 115/2020. Nello specifico, i termini decadenziali in esame riguardano, innanzitutto, la presentazione delle domande dei predetti trattamenti di CIG Covid-19, da effettuare entro la fine del mese successivo a quello in cui hanno avuto inizio le sospensioni o riduzioni di orario.
Il termine di domanda è ridotto a 15 giorni laddove l’azienda richieda all’INPS il pagamento diretto con anticipo del 40% delle prestazioni. Sempre con riferimento all’ipotesi di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono inviare, utilizzando il mod. “SR41”, i dati necessari per il pagamento o il saldo delle prestazioni entro la fine del mese successivo a quello di riferimento o, qualora l’autorizzazione da parte dell’INPS giunga successivamente a tale termine, entro 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione medesima.
La notizia della proroga dei termini delle domande di CIG è stata veicolata anche dai Consulenti del Lavoro, con una nota pubblicata il 7 ottobre 2020 sul proprio sito. Nei giorni scorsi, proprio i CdL avevano chiesto a gran voce il rinvio, al 31 ottobre 2020, dei termini decadenziali:
Infine, i CdL ricordano che il rinvio al 31 ottobre 2020 riguarda anche i termini di invio delle domande in applicazione della disciplina ordinaria.
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