Domanda assegno unico e universale, nuove funzionalità
Pubblicato il 10 maggio 2022
Sono disponibili sul sito Inps nuove funzionalità relative all’inoltro delle domande di assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021.
Lo comunica l’Istituto con il messaggio n. 1962 del 9 maggio 2022.
Assegno unico e universale, cos’è e a chi è rivolto
L’assegno unico e universale è un sostegno economico mensile attribuito per ogni figlio a carico fino ai 21 anni, e senza limiti di età per i figli disabili, in base alla condizione economica del nucleo familiare data dal modello ISEE e tenuto conto dell’età, del numero dei figli e di eventuali situazioni di disabilità degli stessi.
Il sostegno è rivolto a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati.
L’assegno unico, data la sua natura “universale”, può peraltro essere corrisposto, nella misura minima di cinquanta euro mensili, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di quarantamila euro ed è erogato al richiedente ovvero, in pari misura, tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Per i nuovi nati dal 1° marzo 2022, l’assegno spetta dal settimo mese di gravidanza, non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza.
La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Importo dell’AUU
L’assegno è formato da:
- una quota variabile, che va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro. Gli importi sono maggiorati per i nuclei numerosi, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro e per i figli affetti da disabilità;
- una maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’ANF e delle detrazioni fiscali medie di cui si beneficiava nel regime precedente la riforma.
Dal 1° marzo 2022 infatti, data di entrata in vigore del sostegno in esame, sono abrogate e assorbite dall’assegno le seguenti misure di sostegno alla natalità;
- il premio alla nascita o all’adozione;
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l’assegno di natalità;
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
La domanda
La domanda può essere presentata:
- accedendo dal sito Inps al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, CIE o CNS;
- contattando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- tramite enti di patronato.
In fase di compilazione della domanda sul sito Inps, il genitore richiedente può indicare le modalità di pagamento anche con riferimento all’altro genitore; in caso contrario, il genitore esercente la responsabilità genitoriale può provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.
Le nuove funzionalità
Le nuove funzionalità che l’Istituto rende note con il messaggio in oggetto riguardano:
- la modifica della domanda: accedendo a “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” è possibile, infatti, variare o inserire la condizione di disabilità del figlio, la dichiarazione relativa alla frequenza scolastica per il figlio maggiorenne, effettuare modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori, inserire il codice fiscale dell’altro genitore, variare i criteri di ripartizione dell’assegno e la spettanza delle maggiorazioni;
- la visualizzazione dei pagamenti nella apposita Sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, dove è possibile visualizzare la lista dei pagamenti suddivisi per competenza mensile;
- l’evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze, accedendo sempre alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”.