Dogane, definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione

Pubblicato il 23 marzo 2019

Con comunicato stampa del 19 marzo 2019, l’Agenzia delle Dogane rende noto che tutti i crediti dell’Agenzia, diversi dalle risorse proprie tradizionali e dei connessi diritti doganali e relative sanzioni tributarie (art. 3 Dl n. 119/2018), affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, come pure i carichi affidati all’Agente della riscossione riguardanti Risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e di Imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione (art. 5 DL n. 119/2018), possono rientrare nella definizione agevolata prevista dal Decreto fiscale 2019.

Nel primo caso è sufficiente la presentazione del modello di istanza pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre, nel secondo, la definizione agevolata può avvenire con le specifiche modalità prescritte dalla norma e utilizzando il modello pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Dogane. Calendario per accedere alla definizione agevolata

In entrambe i casi, il contribuente che voglia accedere alla definizione agevolata, dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica predisposta.

I debitori che presentano la dichiarazione di adesione nei termini indicati, riceveranno da Agenzia delle Entrate – Riscossione l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse entro:

Dogane. Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme di cui sopra può essere effettuato:

Conclude l’Agenzia delle Dogane che sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

Infine, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero senza poter nuovamente accettare nuove richieste di rateazione ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy