In Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto ha trovato posto il decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104 (c.d. “Omnibus”) contenente le novità approvate dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto.
Tra le disposizioni sono presenti;
Analizziamo alla luce dell’ufficialità le nuove misure varate.
E’ contenuto nell’art. 24 del Dl n. 104/2023 il differimento del termine di cui all’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, DL 34/2020, in seguito al quale le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% potranno essere sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Tali interventi devono essere eseguiti da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) purchè entro il 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30 per cento delle opere complessive.
Dopo quanto venuto a conoscenza dal comunicato stampa del CDM dell’8 agosto 2023, su tale novità erano presenti numerose incertezze.
Vediamo cosa è emerso dalla pubblicazione in G.U. del decreto Omnibus (Dl n. 104/2023).
L’articolo 26, rubricato “Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse”, stabilisce che è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria a carico delle banche e viene richiamato l'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario).
Da ciò pare di capire che soggetti alla tassa straordinaria siano quelli che esercitano l'attività bancaria e, tra quelli che esercitano più attività di carattere finanziario, solo coloro che svolgono attività di tipo bancario.
Come già indicato dal Governo, l'imposta straordinaria ha un'aliquota pari al 40 per cento da calcolare sul maggior valore tra:
a) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
b) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del suddetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
ATTENZIONE: E’ stato posto un limite all'ammontare dell'imposta straordinaria: non deve superare lo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
Per quanto riguarda il versamento, è stato stabilito che va eseguito:
Inoltre, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui sopra scade nel 2023, il versamento va effettuato entro il 31 gennaio 2024.
Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della misura dovranno essere destinate ad incrementare il fondo garanzia prima casa nonché ad interventi per la riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
E’ confermato, dunque, con la pubblicazione del decreto-legge n. 104 del 10 agosto l’inserimento di un obbligo comunicativo in relazione alle opzioni di cessione dei crediti relativi alla detrazione spettante e allo sconto sul corrispettivo (art. 121, DL n. 34/2020).
Quando sorge il nuovo onere?
La norma – articolo 25, Dl n. 104/2023 – stabilisce che, se dai crediti derivanti dalle opzioni di cessione o sconto, sorge una situazione di inutilizzabilità per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, il cessionario finale è tenuto a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.
NOTA BENE: La disposizione trova applicazione a partire dal 1° dicembre 2023; tuttavia se la conoscenza dell’evento avviene prima di tale data, la comunicazione va effettuata entro il 2 gennaio 2024.
Come anticipato, la sanzione per il caso di omessa comunicazione sarà pari a 100 euro.
Il provvedimento da emanare per l’attuazione della misura dovrà fornire valtre istruzioni per mettere in pratica l’adempimento.
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