Dl Omnibus in GU. Prelievo sulle banche e comunicazione per crediti edilizi non utilizzabili

Pubblicato il 11 agosto 2023

In Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto ha trovato posto il decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104 (c.d. “Omnibus”) contenente le novità approvate dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto.

Tra le disposizioni sono presenti;

Analizziamo alla luce dell’ufficialità le nuove misure varate.

Superbonus villette con proroga al 31 dicembre

E’ contenuto nell’art. 24 del Dl n. 104/2023 il differimento del termine di cui all’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, DL 34/2020, in seguito al quale le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% potranno essere sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Tali interventi devono essere eseguiti da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) purchè entro il 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30 per cento delle opere complessive.

Imposta straordinaria su extraprofitti delle banche

Dopo quanto venuto a conoscenza dal comunicato stampa del CDM dell’8 agosto 2023, su tale novità erano presenti numerose incertezze.

Vediamo cosa è emerso dalla pubblicazione in G.U. del decreto Omnibus (Dl n. 104/2023).

L’articolo 26, rubricato “Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse”, stabilisce che è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria a carico delle banche e viene richiamato l'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario).

Da ciò pare di capire che soggetti alla tassa straordinaria siano quelli che esercitano l'attività bancaria e, tra quelli che esercitano più attività di carattere finanziario, solo coloro che svolgono attività di tipo bancario.

Come già indicato dal Governo, l'imposta straordinaria ha un'aliquota pari al 40 per cento da calcolare sul maggior valore tra:

a) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) l'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del suddetto conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

ATTENZIONE: E’ stato posto un limite all'ammontare dell'imposta straordinaria: non deve superare lo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso  al 1° gennaio 2023.

Per quanto riguarda il versamento, è stato stabilito che va eseguito:

Inoltre, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui sopra scade nel 2023, il versamento va effettuato entro il 31 gennaio 2024.

L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della misura dovranno essere destinate ad incrementare il fondo garanzia prima casa nonché ad interventi per la riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

Crediti edilizi non utilizzabili: comunicazione

E’ confermato, dunque, con la pubblicazione del decreto-legge n. 104 del 10 agosto l’inserimento di un obbligo comunicativo in relazione alle opzioni di cessione dei crediti relativi alla detrazione spettante e allo sconto sul corrispettivo (art. 121, DL n. 34/2020).

Quando sorge il nuovo onere?

La norma – articolo 25, Dl n. 104/2023 – stabilisce che, se dai crediti derivanti dalle opzioni di cessione o sconto, sorge una situazione di inutilizzabilità per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, il cessionario finale è tenuto a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, il cessionario finale che si trova a non utilizzare il credito per un motivo che non sia la scadenza del termine per la fruizione, sarà soggetto a comunicare alle Entrate tale situazione entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che l’ha determinata.

NOTA BENE: La disposizione trova applicazione a partire dal 1° dicembre 2023; tuttavia se la conoscenza dell’evento avviene prima di tale data, la comunicazione va effettuata entro il 2 gennaio 2024.

Come anticipato, la sanzione per il caso di omessa comunicazione sarà pari a 100 euro.

Il provvedimento da emanare per l’attuazione della misura dovrà fornire valtre istruzioni per mettere in pratica l’adempimento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy