Il Decreto Crescita sta ultimando il suo percorso legislativo per essere convertito in legge dello Stato entro il 29 giugno prossimo.
Durante il tragitto ha imbarcato numerose norme tra cui l’interpretazione autentica relativa all’Imu per le società agricole, le novità in materia di contraddittorio in caso di accertamento e l’imposizione per i canoni di affitto non percepiti.
Pone fine al contenzioso in atto in alcune regioni italiane l’articolo 16-ter del Dl 34/2019 – Dl Crescita – in materia di riconoscimento delle agevolazioni Imu per gli imprenditori agricoli professionali.
In sostanza, la norma consente di applicare le agevolazioni fiscali Imu alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, Dlgs 99/2004, in base a quanto stabilito dal comma 2, articolo 13, DL 201/2011.
Si tratta di soggetti aventi la qualifica di Iap, tra cui vanno annoverate le società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto abbia come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile.
Viene richiesto:
A seguito del possesso dei predetti requisiti, si potrà beneficiare:
La norma del Dl Crescita ha carattere interpretativo e quindi ha effetto retroattivo (dal 1° gennaio 2012).
In base all’articolo 4-octies del Dl Crescita, con effetto dal 1° luglio 2020, viene dato più peso all’amministrazione finanziaria in materia di accertamento.
In mancanza del verbale di chiusura di accertamento, l’ufficio tributario è tenuto a notificare un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione del controllo. L’assenza di tale invito produce l’invalidità dell’accertamento ma solo se, attraverso l’impugnazione, il contribuente può dimostrare le ragioni che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio. Viene chiesta, quindi, l’esplicazione di un’ulteriore attività a carico del contribuente.
Inoltre, l’obbligo di invito preventivo decade in caso di avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis, Dpr n. 600/73) e di rettifica parziale Iva (articolo 54, terzo e quarto comma, Dpr n. 633/1972).
La statistica dice che la maggior parte degli accertamenti degli uffici tributari ha la veste di controllo parziale; di conseguenza, svanirebbe l’obbligo di invito al contradditorio in buona parte degli accertamenti.
Infine, la norma stabilisce che, nei casi di particolare urgenza, da motivare specificamente, o di fondato pericolo per la riscossione, si possa notificare direttamente l’accertamento senza invito preventivo. Si noti che la linea usata dalla Cassazione propende per annullare le notifiche di accertamenti effettuate in prossimità della scadenza del termine di decadenza.
Una norma, inizialmente presente nel Dl Semplificazione e poi trasfusa nel Dl Crescita, consente al locatore che non ha percepito i canoni di locazione di fruire della detassazione degli affitti non incassati anche prima che sia definito il procedimento di convalida di sfratto, potendo provare la mancata percezione mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
Ciò vale per i contratti di locazione di immobili abitativi stipulati dal 1° gennaio 2020.
La disposizione modifica l’articolo 26 del Dpr n. 131/1986, la quale al momento stabilisce che, qualora il locatore non percepisca i canoni di locazione, è comunque tenuto ad inserirli in dichiarazione fino a che non sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
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