Il 2022 potrebbe rappresentare l'anno di svolta per il Fondo Nuove Competenze.
Introdotto nel 2020 dal decreto Rilancio (articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77) come strumento per contrastare gli effetti economici dell'epidemia Covid-19, il Fondo ha finanziato (e, come vedremo, finanzierà anche nel 2022) processi di miglioramento e di acquisizione di nuove competenze attraverso specifici percorsi di formazione professionale attivati dall'azienda.
Il DL Bollette (decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 , convertito in legge lo scorso 21 aprile) ha ampliato l'ambito di applicazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, vediamo cosa cambierà per i datori di lavoro interessati a sviluppare le competenze professionali dei propri lavoratori.
Salutato alla nascita con il favore delle aziende e rifinanziato nel corso del 2021 con risorse aggiuntive UE provenienti da REACT-EU poi confluite nel PON SPAO, il Fondo Nuove Competenze continuerà a erogare i suoi contributi ai datori di lavoro anche nel 2022. Il legislatore (decreto Milleproroghe, articolo 9, comma 8, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) ne ha infatti prorogato l'operatività fino al 31 dicembre 2022 e ha successivamente esteso (articolo 24 del DL Bollette, convertito in legge) l'ambito di applicazione degli interventi.
L'articolo 24 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito in legge il 21 aprile 2022, modifica l'articolo 11-ter del decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) prevedendo nuove categorie di datori di lavoro “agevolabili” con la formazione finanziata dal Fondo.
Più nel dettaglio, il legislatore stabilisce che, oltre che per i datori di lavoro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale, il decreto attuativo 2022 (in via di emanazione) dovrà prestare “particolare attenzione” a coloro:
ovvero che ricorrano al Fondo per il sostegno a processi di transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
accordi e processi in relazione ai quali, conseguentemente, risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.
Relativamente agli “accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico” di cui al punto 1) il legislatore rinvia, per la loro definizione, alle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che richiama specifici “progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno”, rinviando ad un decreto attuativo la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie.
Con riguardo al punto 2), il riferimento è invece al comma 478 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) che ha istituito, nello stato di previsione del MISE, il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022 per favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Le risorse del fondo finanziano le imprese, in particolare quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.
Una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL Bollette, per avviare i progetti formativi con i contributi del Fondo, i datori di lavoro dovranno attendere:
l'emanazione di un nuovo decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL. Tale decreto dovrà definire I limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare domanda di accesso al Fondo (con particolare attenzione alle categorie prima citate) nonchè le caratteristiche dei progetti formativi. Si ricorda che, per gli anni precedenti, i criteri in parola sono stati definiti dal decreto interministeriale 9 ottobre 2020 e del decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021;
l'avviso ANPAL che definirà in concreto le modalità per l’accesso al Fondo nuove competenze.
È importante da ultimo ricordare l'impegno assunto da Ministero del lavoro e Anpal (vedasi l'interrogazione parlamentare n. 5-07430 del 24 marzo resa alla Commissione Lavoro della Camera) a chiarire espressamente, in fase di predisposizione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, la possibilità per le aziende che fruiscono della Decontribuzione Sud (legge di Bilancio 2021, articolo 1, commi 161-198, della legge n. 178 del 2020) di accedere anche ai benefici del Fondo nuove competenze in base alla regola generale per cui il datore di lavoro può beneficiare dei contributi del Fondo stesso relativamente alla parte dei costi orari non coperta da sovvenzioni pubbliche.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".