In merito alla corretta interpretazione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello in materia di sicurezza n. 8 del 12 maggio 2016, ha sottolineato che in caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).
Più nello specifico, l’interpello n. 8/2016 ha chiarito che:
al distaccatario spetta, invece, l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
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