Con la risposta n. 38/E del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate conferma la nuova disciplina sull’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco del personale. Il documento chiarisce il trattamento fiscale applicabile, evidenziando i motivi che hanno portato all’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988. In particolare, l’Agenzia si pronuncia sulla rilevanza IVA dei rimborsi percepiti dal distaccante per i soli costi effettivi sostenuti, in base alle modifiche introdotte dall’articolo 16-ter del D.L. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 267/2024.
La Società Alpha S.p.A., a partecipazione pubblica, fornisce servizi di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e telematici per i propri soci. L’Ente Beta, un organismo pubblico autonomo con finalità imprenditoriali, è responsabile della gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie del territorio. Nell’ambito di progetti di digitalizzazione finanziati dal P.N.R.R., Beta ha richiesto ad Alpha il distacco di alcuni dipendenti specializzati, ottenendo risposta favorevole.
L’accordo tra le parti stabilisce che Beta rimborsi ad Alpha il costo complessivo del personale distaccato, comprensivo di stipendi, oneri contributivi e assicurativi, senza alcun margine di profitto. Entrambe le entità sono soggetti passivi d’imposta ai fini IVA, e Beta ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se il rimborso ricevuto debba essere considerato fuori campo IVA o soggetto all’aliquota ordinaria, alla luce della recente evoluzione normativa.
L’istante ritiene che l'accordo di distacco non possa configurarsi come un’operazione a titolo oneroso, in quanto non prevede alcun corrispettivo per il "prestito" del personale, al di fuori del mero rimborso dei costi sostenuti. In assenza di una marginalità economica, ritiene quindi che tali importi non debbano essere assoggettati a IVA.
Di diverso avviso è la conclusione dell’Agenzia delle Entrate, che, nella risposta n. 38/E/2025, ha confermato la soggezione a IVA del distacco di personale.
La disciplina fiscale del distacco di personale ha subito un significativo cambiamento con l’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, operata dall’art. 16-ter del Decreto legge n. 131/2024 (Decreto Salva Infrazioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 267/2024.
Fino al 31 dicembre 2024, l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988 stabiliva che i prestiti e i distacchi di personale non fossero rilevanti ai fini IVA, purché il distaccatario rimborsasse esclusivamente il costo effettivo sostenuto dal distaccante per il lavoratore distaccato, includendo retribuzione, contributi e oneri assicurativi. Tale disposizione era basata sull’idea che, in assenza di un margine di profitto, il distacco non configurasse una vera e propria prestazione di servizi.
Tuttavia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19), ha sancito l’incompatibilità di questa norma con la Direttiva IVA (2006/112/CE), stabilendo che:
Per conformarsi ai principi sanciti dalla Corte UE, l’art. 16-ter del Decreto legge Salva Infrazioni (n. 131/2024) ha abrogato l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, ridefinendo il regime fiscale dei distacchi di personale.
La nuova disciplina prevede:
NOTA BENE: Rispetto al passato il distacco di personale diventa sempre un’operazione imponibile ai fini IVA, eliminando la possibilità di considerarlo fuori campo IVA in caso di mero rimborso. Questo implica:
Nella risposta n. 38/E del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia per la prima volta sul trattamento IVA dei distacchi di personale dopo le modifiche introdotte dall’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024. Confermando l’allineamento dell’ordinamento nazionale ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-94/19, l’Agenzia ribadisce che il distacco del personale configura una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, anche se avviene senza un margine di profitto e a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti dal distaccante.
Nel caso specifico, il distacco non avviene tra società appartenenti allo stesso gruppo, ma tra Alpha S.p.A. e l’Azienda Beta per i Servizi Sanitari. L’Agenzia sottolinea che esiste un nesso diretto tra il servizio reso e l’importo corrisposto, poiché il versamento da parte di Beta è condizione necessaria per il distacco del personale. Di conseguenza, il rimborso percepito dalla distaccante deve essere assoggettato a IVA.
Pertanto, per tutti gli accordi di distacco stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, i rimborsi versati dal distaccatario al distaccante, anche se limitati al costo effettivo del personale (inclusi oneri contributivi e assicurativi), rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA e devono essere fatturati con applicazione dell’aliquota ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate conferma così l’allineamento della normativa italiana alla giurisprudenza comunitaria, eliminando l’eccezione normativa che in passato escludeva l’IVA sui distacchi di personale.
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