Lo scorso 19 maggio l'Ispettorato nazionale del lavoro ha rilasciato il nuovo modello di richiesta di colloquio online da parte della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente (ITL) per la convalida delle dimissioni.
Va, pertanto, in soffitta il modello di richiesta di convalida online utilizzato durante il periodo di emergenza Covid. Alla lavoratrice madre o al lavoratore padre viene ora data la possibilità di svolgere il colloquio con il personale dell'ITL anche "a distanza" facendone specifica richiesta.
Ma prima di spiegare più approfonditamente l'adempimento in questione, è il caso di inquadrare il tema più in generale delle dimissioni, un tema di assoluta attualità alla luce del diffuso fenomeno della Great resignation.
Tornare sull'argomento consentirà di riepilogare gli aspetti più legati alla gestione del rapporto di lavoro.
I lavoratori possono unilateralmente recedere dal rapporto di lavoro presentando le dimissioni.
Il recesso è consentito a condizione che si rispetti il periodo di preavviso in base alle previsioni della contrattazione collettiva di settore o del contratto individuale, fatta salva l'ipotesi delle dimissioni per giusta causa e specifici vincoli e limitazioni contrattuali.
Il mancato rispetto del periodo di preavviso obbliga la parte che recede (lavoratore o datore di lavoro) a versare una indennità sostitutiva.
Con riguardo alla natura giuridica, si ricorda che le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza, ma indipendentemente dalla sua volontà di accettazione. Le parti possono consensualmente “stabilire di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto” (Cassazione, sez. Lavoro 26 febbraio 2007, n. 4391).
Sono previste diverse tipologie di dimissioni.
Dimissioni con preavviso
Rientrano in questa categoria le dimissioni volontarie a cui il lavoratore può ricorrere per cessare il rapporto di lavoro in atto a fronte di nuove e più interessanti offerte professionali e nel rispetto del periodo di preavviso come in precedenza detto.
Dimissioni per giusta causa
Le dimissioni per giusta causa o senza preavviso possono essere presentate a fronte di un grave inadempimento contrattuale del datore di lavoro che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro e comporta il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso.
Solo per fare qualche esempio, la giurisprudenza ha ritenuto sussistere la giusta causa di dimissioni in caso di: mancato pagamento della retribuzione o della contribuzione per il lavoratore; mobbing; molestie sessuali; comportamento ingiurioso del datore di lavoro o del superiore gerarchico; modifiche notevolmente peggiorative delle delle condizioni di lavoro che non rientrano nell'ipotesi del demansionamento, ecc).
La giusta causa va provata dal lavoratore.
Con le dimissioni per giusta causa scatta il diritto del lavoratore alla NASpI e l'obbligo del datore di lavoro di versare il ticket di licenziamento.
Dimissioni cd. protette
Sono protette o più correttamente soggette a convalida presso l’ITL competente, individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati, le dimissioni rassegnate (articolo 55, comma 4 del D.lgs. 151/2001):
Si ricorda inoltre, che ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) le lavoratrici non possono essere licenziate nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta di pubblicazione del matrimonio ad un anno dopo la celebrazione delle nozze. Le dimissioni presentate sono nulle, salvo che siano confermate dall’interessata entro un mese all’ Ispettorato territoriale del lavoro. Il divieto non si applica alle lavoratrici addette ai servizi familiari e domestici.
La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento (articolo 54, D.lgs. 151/2001) non sono tenuti al preavviso.
Durante il periodo di prova si applica il principio della libera recedibilità.
Il datore di lavoro e il lavoratore possono pertanto recedere liberamente dal rapporto di lavoro e senza obbligo di preavviso, dandone comunicazione per iscritto.
Le dimissioni volontarie o per giusta causa devono essere comunicate al Ministero del Lavoro, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica (art. 26, comma 1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151).
Il lavoratore può provvedere personalmente alla trasmissione delle dimissioni telematiche, dotandosi di SPID o carta d’identità elettronica (CIE), oppure può avvalersi dei soggetti abilitati, come patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per revocare la comunicazione di dimissioni.
La predetta procedura telematica ad substantiam non si applica:
Per la convalida delle dimissioni, l'INL ha rilasciato il modello di richiesta del colloquio online da inviare, compilato e sottoscritto, all'ITL competente mediante posta elettronica, allegando e copia di un valido documento di identità e della lettera di dimissioni preventivamente presentata dal lavoratore al datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto al Centro per l’impiego con il modulo “Unilav” entro 5 giorni dall’evento.
Se omette di effettuare la comunicazione è punito con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore. Viene invece applicata la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro in caso di alterazione dei moduli per le dimissioni telematiche.
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