Facendo seguito alla conversione in legge del Decreto Sostegni-bis, l’Istituto previdenziale, con il Messaggio 27 luglio 2021, n. 2731, fornisce le istruzioni per il differimento, per l’anno 2021, dei termini di versamento degli oneri contributivi risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
In particolare, in applicazione dell’art. 9-ter, Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, i soggetti che esercitano attività economiche per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice possono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione sull’imposta regionale sulle attività produttive e dall’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, entro il 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
Con l’emanazione delle sopradette istruzioni amministrative, i soggetti beneficiari della proroga sono:
Su parere del Ministero del Lavoro, dunque, la proroga opera anche con riferimento ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali o artigiani, nonché per i professionisti iscritti presso la gestione separata, i cui versamenti derivino dalle sopracitate dichiarazioni fiscali.
In tal senso, fermo restano i requisiti indicati, sono differiti al 15 settembre 2021, i versamenti:
L’Istituto rammenta, infine, che è dovuto, entro il 20 agosto 2021, il versamento della prima rata dell’emissione contributiva per l’anno 2021, originariamente in scadenza al 17 maggio 2021, così come specificato nella circolare 10 giugno 2021, n. 85.
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