Dichiarazione redditi 2022 e detrazioni edilizie. Tutto nella circolare Entrate

Pubblicato il 26 luglio 2022

Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 28/2022, che rappresenta una prosecuzione ed un completamento rispetto alla precedente circolare n. 24/E dello scorso 7 luglio con la quale era stata fornita la prima parte delle linee guida sui corretti adempimenti dichiarativi concernenti le ritenute, oneri detraibili e deducibili e crediti d’imposta per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa al periodo d’imposta 2021.

Il nuovo documento di prassi del 25 luglio – che è frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico tra le Entrate e la Consulta nazionale dei Caf - fungerà da bussola per operatori dei Caf, professionisti abilitati all’apposizione dei visti e Amministrazione finanziaria, in fase di assistenza e controllo, per la corretta compilazione del modello Redditi PF 2022 e per il 730.

In questa seconda circolare, l’Agenzia effettua una raccolta delle disposizioni normative e dei documenti di prassi sulle detrazioni relative alle spese per ristrutturazioni edilizie, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus.

Pertanto, l’obiettivo della raccolta è quello di offrire a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale e che costituisca, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

Per una più agevole consultazione del documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha confermato l’esposizione argomentativa per paragrafi, che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 e che consente di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse.

Infine, si ricorda che la circolare n. 28/E contiene anche l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

Nello specifico, nella circolare agenziale vengono raccolte tutte le principali novità normative e interpretative che nel corso del 2021 hanno interessato i seguenti bonus edilizi:

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde e Superbonus. Chiarimenti

Nella circolare n. 28/E/2022 si specifica che la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta ai detentori dell’immobile a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio. Analogamente, la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.

Sia lo status di convivenza che la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non necessariamente devono permanere per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

Il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione.

Relativamente al sisma bonus, si precisa che:

Per quanto riguarda il bonus verde, la detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale. Pertanto, la detrazione massima è di euro 1.800 (36 per cento di euro 5.000) per immobile. In caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sulle le parti comuni di edifici la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di euro 5.000 per ciascuna unità immobiliare.

Riguardo al Superbonus, specifica l’Agenzia che a seguito delle numerose variazioni normative intervenute, la circolare n. 28/E fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina vigente al 31 dicembre 2021.

In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

Più precisamente, possono accedere al Superbonus tutti i soggetti passivi che “astrattamente” possono essere titolari della predetta detrazione, indipendentemente dalle peculiari modalità di tassazione del reddito.

Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

I limiti di detrazione e di spesa ammessi al Superbonus variano non solo a seconda della tipologia dell’intervento “trainante” e/o “trainato” realizzato, ma anche a seconda della tipologia di edificio oggetto dei lavori.

Ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, va effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce. Tale obbligo non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.

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