Dichiarazione Iva 2023: via alla compliance per omissioni ed errori

Pubblicato il 14 giugno 2023

A breve distanza di tempo dalla scadenza per l’invio della dichiarazione annuale Iva 2023 (2 maggio) l’Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti eventuali irregolarità rilevate al fine di attivarsi per l’adempimenti spontaneo (compliance).

Con provvedimento prot. 210441 del 13 giugno 2023 il Fisco fa presente che ha analizzato i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi Iva.

Da tali dati si è riscontrato:

Dunque, l’Agenzia indica le modalità con cui il contribuente riceverà le informazioni ed, eventualmente, segnalare fatti non conosciuti dalla stessa Agenzia al fine di giustificare le anomalie.

Comunicazione di anomalia: cosa contiene

Come detto, il provvedimento agenziale 210441 del 13 giugno 2023 rende noto che la comunicazione di alert sarà trasmessa, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, al domicilio digitale dei contribuenti. Ecco cosa conterrà detta comunicazione:

Gli stessi dati ed elementi saranno trasmessi alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

La stessa informazione sarà consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, cioè il “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Cosa fare dopo la ricezione della comunicazione

Cosa fare una volta ricevuta la comunicazione? Il provvedimento 210441/2023 avverte che non è consentito rispondere all’alert ricevuto.

Gli interessati, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno chiedere informazioni o segnalare all'agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze da essa non conosciuti.

Invece, qualora sia stata omessa la dichiarazione del periodo d’imposta 2022, è possibile ricorrere alla regolarizzazione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2023 – quindi entro il 29 luglio – e versando le sanzioni in misura ridotta.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata ma sia stato omesso il quadro VE oppure con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, è possibile regolarizzare le situazioni avvalendosi del ravvedimento operoso sempre entro lo stesso termine del 29 luglio 2023, fruendo della riduzione della sanzione in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

L’Agenzia delle Entrate precisa che la regolarizzazione è ammissibile a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Diversamente non si potrà procedere alla sanatoria se è già stato notificato un atto d’accertamento, o se è già arrivata una comunicazione di irregolarità riscontrata in seguito agli esiti dei controlli formali e automatizzati effettuati dall’Agenzia.

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