Dichiarazione di fallimento e competenza territoriale

Pubblicato il 29 agosto 2012 La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento “spetta al giudice del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sede effettiva, ove cioè si trova il suo centro direttivo, ancorché essa sia diversa dalla sede legale”; ed è da presumere, fino a prova contraria, la coincidenza della sede legale con la sede effettiva.

E’ il principio ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 14676 depositata il 28 agosto 2012.
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