Dichiarazione dei redditi tardiva: ultima chance

Pubblicato il 27 febbraio 2023

Ultima possibilità per trasmettere le dichiarazioni dei redditi che dovevano essere inviate entro il 30 novembre 2022: si tratta dei modelli reddituali relativi all'anno d'imposta 2021 non trasmessi nel termine.

Ai sensi del DPR n. 322/1998, articolo 2, comma 7, “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”.

In sostanza, la dichiarazione dei redditi non trasmessa alla scadenza ordinaria (30 novembre 2022) e presentata entro 90 giorni da questa, si considera valida a tutti gli effetti.

Orbene, i 90 giorni scadono il 28 febbraio 2023.

Ma, per il ritardo nell’invio va dovuta una sanzione che comunque sarà ridotta in quanto si applicano le norme del ravvedimento operoso, che riducono l’importo applicato.

Oltrepassati i 90 giorni – quindi dopo il 28 febbraio – la dichiarazione viene considerata del tutto omessa; questo anche se, successivamente, si procede all’invio del modello.

Le sanzioni per l’invio tardivo della dichiarazione (entro i 90 giorni)

Come detto, per il ritardo dell’invio della dichiarazione il D.lgs. n. 471/1997 prevede l’applicazione della sanzione in misura fissa pari a 250 euro; a questo si appone la norma del ravvedimento che dispone che la sanzione venga ridotta ad 1/10 del minimo. Dunque, inviando la dichiarazione dovuta il 30/11/2022 entro il 28 febbraio 2023 è necessario versare la sanzione di 25 euro. Si specifica che i 25 euro si intendono per singola dichiarazione.

Cosa accade se la dimenticanza ha riguardato anche i versamenti d’imposta dovuti legati alla dichiarazione?

In questo caso dovranno essere versati sanzione ed interessi per il tardivo versamento. Anche a detta sanzione è applicabile il ravvedimento.

Trasmissione della dichiarazione

I ritardatari che intendono effettuare la suddetta trasmissione entro il 28 febbraio devono comunque utilizzare la modalità telematica, direttamente oppure tramite intermediario.

Il versamento della sanzione di 25 euro va eseguito indicando il codice tributo 8911.

Rimane ferma l’applicazione delle altre sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dell’imposta.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy