Ampio l’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dall'articolo 119-ter, DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), inserito dalla legge di bilancio 2022, a favore della realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici esistenti. I contribuenti che effettuano i lavori agevolati possono beneficiare della detrazione dall'imposta lorda sui redditi, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
L’aiuto in parola si aggiunge a quello riguardante gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), TUIR ed al Superbonus (articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio) ma, rispetto a quest’ultimo non subisce l’obbligo di effettuare interventi trainanti.
Gli interventi devono essere eseguiti secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, relativo alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Circa i requisiti di natura soggettiva, l’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 444 del 6 settembre 2022, lascia ampio spazio di manovra.
Infatti, si nota come la norma non contenga limiti di natura soggettiva ed oggettiva alla fruizione del beneficio con riferimento agli immobili destinatari dell’intervento. Pertanto, poiché finalità della norma è favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, la detrazione del 75% collegata ai lavori può spettare all’impresa che effettua gli interventi su immobili anche se dati in locazione, a prescindere dalla qualificazione degli stessi (beni strumentali, beni merce o patrimoniali). Ovviamente, è richiesto che le spese siano a carico dell’ente.
Non di meno, la detrazione può andare a beneficio dei detentori dell'immobile se:
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