I beneficiari delle prestazioni pensionistiche con applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito possono richiedere on line il non riconoscimento, parziale o totale, delle detrazioni di imposta; lo comunica l’Inps, come ogni anno, con messaggio n. 3783 del 19 ottobre 2022.
Con la riforma Irpef operata dalla legge di bilancio 2022, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1 dell’art. 13 TUIR, pari a:
Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro, la detrazione è aumentata di un importo pari a 50 euro (quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate), che deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022. Quindi il sostituto di imposta deve riconoscere tale ulteriore detrazione sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, viene ricalcolata la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato.
Gli interessati al non riconoscimento delle detrazioni previste, in quanto rientranti nell’aliquota Irpef più elevata, possono inoltrare le relative richieste all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione online presente nel servizio dedicato “Detrazioni fiscali – Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it. anche per il periodo d’imposta 2023.
In assenza di tale esplicita comunicazione, peraltro, l’Istituto procede ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.
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