La risoluzione n. 26/2024 dell'Agenzia delle Entrate ha ridenominato il codice tributo “1702” per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta del credito d'imposta maturato per l’erogazione del trattamento integrativo speciale.
Questo trattamento è riservato ai lavoratori del settore della somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, incluso il settore termale, per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
L’opportunità ammessa per i lavoratori di bar e ristoranti e ai lavoratori del comparto del turismo, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, è stata riconosciuta dalla Legge di bilancio 2024.
Nello specifico, l’articolo 1, commi da 21 a 23, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 e alle condizioni ivi indicate, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
Il successivo comma 24 del citato articolo 1 della Legge di bilancio 2024, prevede che il sostituto d'imposta compensa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il credito maturato per effetto dell'erogazione del predetto trattamento integrativo speciale.
Si ricorda che lo stesso trattamento di favore era stato già riconosciuto dall’articolo 39-bis, comma 1, Dl 48/2023, convertito (Decreto Lavoro), con riferimento al periodo compreso tra 1° giugno 2023 e il 21 settembre 2023.
Per consentire ai sostituti d’imposta l'utilizzo in compensazione del credito maturato a seguito dell’erogazione del trattamento integrativo speciale previsto dal Decreto lavoro, l’Agenzia delle Entrate era intervenuta con la risoluzione n. 51 del 9 agosto 2023, con la quale era stato istituito il seguente codice tributo:
Con la nuova risoluzione agenziale del 20 maggio 2024, si interviene per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito di imposta maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.
Pertanto, il suddetto codice tributo viene ridenominato nel seguente modo:
NOTA BENE: I sostituti di imposta devono utilizzare in compensazione il credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
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