La Seconda sezione penale di Cassazione – sentenza n. 33074 del 28 luglio 2016 - ha ricordato come, in tema di autoriciclaggio, il legislatore abbia limitato la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la reimmissione nel circuito economico finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito e perciò punibile.
E tale effetto dissimulatorio e di concreto nascondimento non è ravvisabile nella condotta di chi depositi il profitto di un furto su una carta prepagata, non costituendo detto comportamento né attività finanziaria né attività economica.
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