Il vettore aereo risponde dei danni alla merce trasportata, anche se poi ne affida la custodia alla società che gestisce l’aeroporto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo le ragioni di una società di trasporto, ritenuta responsabile per i danni arrecati ad una partita di agenti chimici trasportati, e su cui l’assicurazione che aveva frattanto indennizzato il danneggiato intendeva dunque surrogarsi.
Secondo la Cassazione, in particolare – con sentenza n. 20625 del 13 ottobre 2016 - avallando quanto dedotto in sede d’appello, è del tutto irrilevante stabilire se nel caso di specie il danno si sia verificato mentre la merce era nella custodia diretta del depositario (società di trasporto aereo), ovvero dei suoi ausiliari (società gestione dell’aeroporto). Nell'uno o nell'altro caso, difatti, il depositario resterebbe comunque obbligato nei confronti del depositante.
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