La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l'unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati.
Il procedimento, nelle predette ipotesi, è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
E' sulla base di tali assunti che la Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 28524 del 30 settembre 2023, ha dichiarato l'estinzione di un procedimento tributario nel corso del quale parte contribuente aveva provveduto al deposito della domanda di definizione agevolata delle liti ex Legge n. 197/2022, con la ricevuta di pagamento della prima rata relativa agli importi dovuti.
La controversia aveva ad oggetto l'impugnazione di alcuni avvisi di accertamento, riguardanti la rettifica del valore imponibile di terreni di proprietà del Fallimento di una Spa, emessi per conto del Comune competente.
Ebbene, la Cassazione ha osservato che:
Su tale ultimo punto, la Cassazione ha ricordato, a norma dell'art. 1, comma 205, della Legge n. 197/2022, "Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale".
Nella specie, non risultava essere stato adottato, allo stato, alcun diniego alla rottamazione della lite.
Il ricorrente, dal canto suo, aveva adempiuto l'onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l'avvenuto versamento della prima o dell'unica rata, secondo anche quanto prescritto dall'art. 7 del Regolamento comunale sulle definizioni dei tributi locali.
Da qui la dichiarazione di estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 1, commi 194 e 198, della Legge n. 197/2022, nonché degli artt. 5 e 7 del richiamato Regolamento comunale, alla luce dei quali:
Alla declaratoria di estinzione, infine, non è seguita l'imposizione del pagamento del c.d. doppio contributo unificato.
In ragione della definizione agevolata della controversia - si legge, sul punto, nella decisione - non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".