Passata la data del 2 ottobre entro la quale i contribuenti che volevano aderire alla “definizione agevolata delle controversie tributarie” dovevano presentare una distinta domanda di definizione, con il relativo pagamento del dovuto, c’è all’orizzonte un ulteriore adempimento: procedere al deposito della documentazione trasmessa entro il 10 ottobre 2023.
Vediamo con eseguire quest’altro passaggio dell’istituto della definizione agevolata delle liti pendenti della cosiddetta Tregua fiscale, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1. commi da 186 a 202), i cui termini sono stati successivamente riscritti dal Decreto Bollette (Dl. n. 34/2023).
Per un approfondimento dell’argomento si veda anche: Definizione agevolata liti tributarie pendenti in scadenza con modello aggiornato.
Come detto La definizione agevolata 2023 delle liti pendenti prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge di Bilancio 2023 (uno degli istituti della cosiddetta Pace fiscale) prevede di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi.
NOTA BENE: La definizione avviene a seguito del pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Per il perfezionamento della definizione agevolata è necessaria la presentazione, mediante trasmissione telematica, di una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, e del conseguente distinto versamento.
Il Decreto Bollette ha riscritto il calendario della definizione agevolata delle liti pendenti spostando in avanti:
Di seguito le nuove date della definizione agevolata delle liti 2023.
Presentazione dell’istanza e pagamento dei dovuti importi, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, con rimodulazione dei termini per il versamento rateale, consentendo un pagamento dilazionato fino a un massimo di 54 rate. NOTA BENE: Cadendo il giorno 30 settembre 2023 di sabato, il termine ultimo di adesione viene naturalmente prorogato al primo giorno lavorativo utile, ossia al 2 ottobre 2023. |
Termine finale di sospensione del processo posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 |
Periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce esteso da 9 a 11 mesi |
Termine per la notifica dell’eventuale diniego della definizione agevolata posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2024 |
Procedendo per ordine, passata la scadenza del 2 ottobre entro la quale si doveva presentare l’istanza di definizione e procedere al pagamento dell’importo dovuto rapportato al valore della controversia (in unica soluzione o come prima rata), il nuovo termine da rispettare è, ora, quello del 10 ottobre, giorno entro il quale il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La stessa Legge n. 197/2022, all’articolo 1, comma 197, sancisce che per la sospensione del processo tributario è necessario presentare l’istanza di definizione agevolata.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 (termine rinviato dal Dl Bollette al 10 ottobre) ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare – presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia – copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
SCADENZA: Dunque ancora pochi giorni per consentire ai contribuenti di assolvere all’onere di depositare presso la segreteria del giudice il modello di definizione delle liti pendenti (con ricevuta di trasmissione) e il modello F24 quietanzato, relativo al pagamento di tutte le somme o della prima rata.
Nelle controversie pendenti in ogni stato di giudizio, in caso del suddetto deposito, si procede all’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata della lite.
NOTA BENE: il giudice, infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 198 della Legge n. 197/20022, dichiara estinto il processo:
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
ATTENZIONE: Anche se l’estinzione è subordinata al semplice deposito della domanda e del modello F24, è bene che il contribuente depositi apposita istanza di estinzione ex L. 197/2022, in cui si riepilogano le modalità di determinazione del valore della lite e ciò che è stato scomputato.
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