Definizione agevolata liti fiscali pendenti in Cassazione, doppia chance per i contribuenti

Pubblicato il 10 gennaio 2023

C’è tempo fino al prossimo 16 gennaio 2023 per fruire della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti presso la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130.

La legge di riforma della giustizia tributaria, infatti, prevede all’articolo 5 una definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla Corte Cassazione alla data del 15 luglio 2022.

Nello specifico, la norma consente ai contribuenti, che non sono stati integralmente soccombenti nei gradi di merito, di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di Cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della lite, alle condizioni ivi indicate.

Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché alla data della presentazione della domanda non sia intervenuta una sentenza definitiva.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 16 gennaio 2023.

Riforma giustizia tributaria, come si perfeziona la definizione

Per il perfezionamento della definizione è necessario:

SCADENZA: Il lasso temporale si calcola a partire dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della Legge 130/2022, e fino al 16 gennaio 2023 dato che il centoventesimo giorno cade di sabato 14 gennaio.

Entro il 16 gennaio 2023, pertanto, per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato) deve essere presentata una autonoma domanda di definizione all’Agenzia delle Entrate, esente dall’imposta di bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento, eseguito con il modello F24.

NOTA BENE: Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione, ed è esclusa la compensazione.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, salvo l’eventuale notifica del diniego.

ATTENZIONE: Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Definizione liti pendenti in Cassazione, quanto pagare

La definizione agevolata delle liti fiscali prevista dall'art. 5 della Legge n. 130/2022 si applica alle controversie pendenti innanzi alla Cassazione per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti:

  1. integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, di valore non superiore a 100.000 euro. In tal caso il contribuente paga solo il 5% delle imposte;
  2. soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito, di valore non superiore a 50.000 euro. La definizione, in tal caso, avviene con il pagamento del 20% del valore della lite.

NOTA BENE: La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione.

SCADENZA: Gli importi vanno pagati in unica soluzione, senza compensazione, entro il 16 gennaio 2023.

Legge di bilancio 2023, possibile definire le controversie tributarie

Anche la Manovra finanziaria per il 2023, tra le misure di sostegno in favore dei contribuenti, ha previsto la possibilità di definire le liti pendenti in Cassazione.

La norma è quella contenuta all’articolo unico della Legge n. 197/2022, commi da 186 a 205.

In questo caso, la Manovra sancisce che, in alternativa alla chiusura delle liti pendenti, resta ferma la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti alla Corte di Cassazione.

Per poter usufruire della definizione agevolata delle controversie, è necessario che:

Tale definizione agevolata delle liti ha una portata più ampia rispetto a quella prevista dalla Legge n. 130/2022 e in scadenza a gennaio 2023.

Infatti, a differenza di quest'ultima, non è previsto alcun limite né sul valore della controversia né sulla necessità di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria in almeno un grado di giudizio.

SCADENZA: Per poter accedere a questa definizione è necessario operare tramite la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e procedere con il pagamento del relativo importo, pari al valore della controversia.

E’ ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo, ma non è consentita la compensazione in F24. Eventuale diniego alla definizione potrà avvenire entro il 31.07.2024.

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