La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 186 a 205, Legge 197/2022), nella parte relativa alla cosiddetta “Tregua fiscale”, ha ammesso la possibilità della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il successivo comma 195 dispone che entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Pertanto, entro il prossimo mese di giugno, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione deve inviare all’Agenzia competente una distinta domanda di definizione per ogni lite fiscale autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato.
L’Agenzia delle Dogane, in data 14 marzo 2023, al fine di consentire il rispetto delle modalità e dei termini di definizione agevolata indicati dalla Manovra finanziaria 2023 ha pubblicato:
Con la determinazione doganale del 14 marzo 2023 viene approvato il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e vengono fornite le indicazioni sul contenuto del modello, su come deve essere compilato, riprodotto e stampato.
Il suddetto modello si compone delle seguenti parti:
Alla determinazione doganale sono allegate anche le istruzioni per la compilazione del modello di domanda, che sono anche disponibili online, nella sezione del sito web delle Dogane, nella apposita sezione “Definizione agevolata”.
Non sono ammesse modalità di presentazione della domanda diverse da quella indicata, neppure mediante servizio postale o posta elettronica certificata od ordinaria, o presentazione cartacea.
Tuttavia, specifica il documento, che in caso di necessità, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può provvedere a disciplinare ulteriori possibili modalità di trasmissione o presentazione della domanda, mediante apposito avviso, di cui deve esserne data notizia sempre sul sito istituzionale.
Il servizio telematico reso disponibile nell’apposita sezione dedicata del sito internet www.adm.gov.it consente all’utente che accede, previa autenticazione tramite SPID-CIE-CNS, di:
Contestualmente alla pubblicazione della determinazione con cui è approvato il modello di domanda con le relative istruzioni, l’Agenzia delle Dogane ha anche diffuso la circolare n. 9/2023.
Con l’atteso documento di prassi, oltre ad essere richiamati i presupposti generali della definizione agevolata, vengono definiti alcuni ambiti specifici, come per esempio: l’attribuzione della controversia alla giurisdizione tributaria; la tipologia di atti impugnati; la tipologia di tributi in contestazione e gli importi dovuti per la definizione agevolata.
Specificano le Dogane che la Legge n. 197/2022 non pone limiti alla tipologia di atti impugnati nelle controversie definibili (diversamente da previgenti procedure di definizione agevolata delle liti pendenti, non applicabili all’Agenzia) purché si versi innanzi alla giurisdizione tributaria e si tratti di questioni devolute alla giurisdizione tributaria.
Pertanto, ora è chiaro che la definizione agevolata può essere utilizzata anche per i contenziosi che hanno a oggetto i tributi doganali e le relative sanzioni, se collegate al tributo.
NOTA BENE: Saranno, dunque, definibili, oltre alle controversie relative agli avvisi di pagamento, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica, gli avvisi di liquidazione e gli altri atti di competenza dell’Agenzia a carattere impositivo, compresa l’irrogazione di sanzioni tributarie e di indennità di mora, anche le controversie relative, ad esempio, ad atti meramente riscossivi.
Con specifico riguardo agli atti sanzionatori, la circolare n. 9/2023 risolve un punto controverso, sostenendo che questi sono definibili in pendenza di giudizio, a determinate condizioni.
In particolare, sarebbero definibili le «sanzioni non collegate al tributo» per le quali il comportamento sanzionato non ha determinato l’esigibilità del tributo ma il valore del tributo applicabile.
Quindi “l'integrale pagamento di tutte le poste indicate nell'atto impugnato relativo ai tributi, compresi eventuali accessori (e, quindi, anche gli interessi), e la rinuncia all'impugnazione di tale atto regolarmente effettuata ai fini processuali, determinerà il passaggio” da controversia relativa sia ai tributi che alla sanzione, a contenzioso relativo esclusivamente alla sanzione collegata al tributo.
La circolare ricorda anche che:
ATTENZIONE: I due adempimenti necessari per la chiusura delle liti, la presentazione della domanda e il pagamento degli importi, non devono avvenire in una successione determinata, ma devono comunque essere perfezionati entro il termine ultimo del 30 giugno 2023.
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