L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 112/2019, affronta il problema della constatazione di violazioni relative alla fatturazione di operazioni non imponibili Iva (articolo 8, primo comma, lettera c), del Dpr 633/1972) oltre il limite dell’ammontare comunicato dall’esportatore abituale.
L’Agenzia, nel fornire la propria risposta sulla definizione agevolata di un’infedeltà dichiarativa collegata all’esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante e sulle eventuali “segnalazioni” contenute nel Pvc oggetto di regolarizzazione, ribadisce quanto già precisato nella circolare 7/2019, in tema di definizione agevolata del processo verbale di constatazione.
Il documento di prassi è stato pubblicato successivamente alla presentazione dell’interpello e ad esso l’Agenzia rinvia in modo diretto.
Pertanto, riguardo ai quesiti sollevati dall’istante, l’Agenzia specifica che con riferimento alla possibilità di regolarizzare la constatazione di un’infedeltà dichiarativa per esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante, nella circolare n. 7/E (paragrafo 3.2) è stato chiarito che, qualora il minor credito non spettante “risulti ancora disponibile nell’ultima dichiarazione presentata e non ancora utilizzato” dal contribuente, quest’ultimo può accedere alla definizione agevolata del Pvc presentando:
la dichiarazione di regolarizzazione, per rideterminare il credito effettivamente spettante per il periodo d’imposta oggetto di definizione agevolata;
una dichiarazione integrativa “ordinaria”, per ridurre l’importo del credito per la quota parte non più disponibile a seguito della definizione agevolata delle violazioni riferite al periodo di imposta in cui si è originato il credito.
In analogia a quanto precisato nella circolare menzionata e tenuto conto che nel caso prospettato dall’istante non sono ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello oggetto delle violazioni constatate (2018), l’Agenzia ritiene che: qualora nella dichiarazione IVA 2019 non sia indicato il credito effettivamente spettante, “fatta salva la definizione agevolata con riferimento al periodo di imposta oggetto di constatazione per il quale è stata presentata la dichiarazione ‘CORRETTIVA NEI TERMINI’, l’ufficio procede con le ordinarie attività di verifica e riscontro del corretto riporto del credito, al fine di garantire che lo stesso non resti nella disponibilità del contribuente e non sia successivamente utilizzato”.
Riguardo, invece, alla necessità di definizione delle segnalazioni contenute in un Pvc, la citata circolare n. 7/E ha chiarito che dalla nuova definizione agevolata resta escluso tutto ciò che, pur appartenendo al processo verbale di constatazione, non ha diretta attinenza con quanto può formare oggetto della definizione agevolata, in quanto non rientra tra le categorie di violazioni definibili ovvero non rientra nel concetto di contenuto “integrale” del verbale.
Pertanto, riguardo alla necessità di definire o meno anche la “segnalazione” ai fini Ires, la risposta n. 112/E/2019 conferma che l’interpellante non è tenuto a definire, oltre al rilievo relativo all’Iva, anche i fatti o le circostanze che rientrano nella “segnalazione”, poiché essa non ha diretta attinenza con quanto può formare oggetto della definizione agevolata del Pvc.
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