Il Decreto Rilancio riscrive il comma 1, art. 19, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, ampliando a 18 le settimane di trattamento di integrazione salariale richiedibili. In particolare, la misura consente ai datori di lavoro, che riducono o sospendono l'attività lavorativa per eventi direttamente riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere ulteriori cinque settimane (alle nove precedentemente concesse) per i periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Alle quattordici settimane concedibili nell'anzidetto periodo si aggiungono ulteriori quattro settimane per le eventuali sospensioni o riduzioni d'attività accusate nel periodo tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020. Lo split del periodo concedibile non si applica alle imprese dei settori del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, che potranno richiedere le suddette quattro settimane anche per i periodi antecedenti al 1° settembre 2020, con la sola condizione di aver fruito interamente delle quattordici settimane precedentemente concesse.
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