Decreto PNRR2 in Gazzetta Ufficiale: le novità per datori di lavoro

Pubblicato il 02 maggio 2022

In vigore dal 1° maggio 2022 il c.d. decreto PNRR 2. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il decreto-legge è il secondo intervento attuativo del PNRR. Il primo, in ordine di tempo, è contenuto nel decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Con il decreto PNRR 2, frutto di due deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 21 aprile 2022, il Governo vuole realizzare le milestone e i target di giugno 2022.

Gli obiettivi del legislatore sono molteplici. In particolare, con specifico riguardo alle norme sul lavoro pubblico, il decreto PNRR 2 definisce le linee guida per la riforma:

Il decreto PNRR 2, oltre a disporre per la Pubblica amministrazione, contiene importanti novità anche per i datori di lavoro del settore privato.

Portale nazionale del sommerso

L'art. 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante norme di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, prevedendo l'istituzione di un portale unico nazionale denominato "Portale nazionale del sommerso" (PNS).

Gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, il Portale raccoglierà tutti gli esiti delle attività ispettive svolte dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale.

L'obiettivo del legislatore è di consentire una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale attraverso la condivisione dei verbali ispettivi e tutti i provvedimenti consequenziali all'attività di vigilanza nonché gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'esecuzione del PNRR

L'art. 20 del decreto PNRR 2 mira invece al miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di contrastare il fenomeno infortunistico nella realizzazione del PNRR.

Si prevede che l'INAIL promuova l'adozione di protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione degli interventi del PNRR finalizzati, in particolare, all'attivazione:

a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza per qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmatiche. Sono fatti salvi gli obblighi formativi di legge a carico del datore di lavoro;

b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche come la robotica, gli esoscheletri, la sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;

c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;

d) di campagne di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Certificazione della parità di genere

Il legislatore torna sul tema parità di genere prevedendo, all'art. 34 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, le seguenti modifiche al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Viene stabilito che, al pari di altri fattori (tra gli altri, rating di legalità e rating di impresa attestazione del modello organizzativo ovvero certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori), anche il possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 dia diritto, nei contratti di servizi e forniture, alla riduzione del 30% dell'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo (articolo 93, comma 7).

Modificato anche l'articolo 95, comma 13, che ora prevede che le amministrazioni aggiudicatrici indichino nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito un maggiore punteggio per l'offerta in funzione dell'adozione, da parte delle imprese, di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere.

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