Decreto PNRR convertito in legge: guida alle novità in materia di lavoro

Pubblicato il 02 maggio 2024

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 la legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Si tratta del quarto decreto legge, la cui legge di conversione è entrata in vigore il 1° maggio 2024, che interviene su diversi settori economici e produttivi per velocizzare l’attuazione del PNRR.

Il capo VIII del decreto, contenente le misure urgenti in ambito lavoro, è stato oggetto di numerosi interventi in sede di conversione: vediamo quali sono e che impatto hanno nella vita di aziende e lavoratori.

Benefici normativi e contributivi

Il comma 1 dell’articolo 29, intervenendo sull’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, modifica i requisiti che devono essere posseduti dai datori di lavoro per fruire dei benefici normativi e contributivi previsti in tema di lavoro e legislazione sociale.

Viene infatti disposto che gli stessi sono subordinati al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale comprese quelle a tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, fermo restando il rispetto degli altri obblighi di legge e dei contratti collettivi nazionali.

NOTA BENE: Il diritto ai benefici normativi e contributivi resta fermo in caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base di specifiche disposizioni di legge.

In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio.

Appalti pubblici e privati: cosa cambia

Trattamento economico e normativo

Per contrastare il lavoro irregolare negli appalti pubblici e privati viene innanzitutto modificato l’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003, prevedendo che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetti un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.

Responsabilità solidale

Viene inoltre previsto che la responsabilità solidale di committente, appaltatore e di eventuali subappaltatori, obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori, si applichi anche se l’utilizzatore ricorra alla somministrazione abusiva di prestatori di lavoro, vale a dire quella effettuata da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco illecito.

Verifica della congruità

Si introduce l’obbligo in capo al responsabile del progetto (negli appalti pubblici) e al committente (negli appalti privati), di verificare prima di procedere al saldo finale dei lavori la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021.

Sanzioni per lavoro e somministrazione irregolare

Modificato il il quadro sanzionatorio in caso di impiego di lavoratori irregolari e di violazioni in materia di somministrazione di lavoro: vediamo nel dettaglio.

Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione

Viene elevata al 30% la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto legge n. 12/2022

Esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale
 

Fattispecie

Sanzione

Esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro

Arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro

Esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro senza scopo di lucro

Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 600 a 3.000 euro

Esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 900 a 4.500 euro

Esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale senza scopo di lucro

Arresto fino a 45 giorni e ammenda da 300 a 1.500 euro;

Utilizzo di personale somministrato da soggetti non autorizzati

Arresto fino ad un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione

Appalto o distacco fittizi

Arresto fino ad un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione

Somministrazione fraudolenta

Arresto fino a 3 mesi o ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione

L’importo delle sanzioni è incrementato del 20% se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti; inoltre, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

Patente a crediti

Entra in vigore la nuova disciplina della cosiddetta patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’art. 89, c. 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La patente non sarà necessaria per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III.

La patente, rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del lavoro, avrà un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni per le violazioniaccertate a seguito di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.

In caso vengano contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Nei casi di infortunio sul lavoro mortale o di infortunio da cui consegua un'inabilità permanente assoluta o parziale del lavoratore, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere in via cautelare la patente fino al massimo di 12 mesi.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, restando solo consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

NOTA BENE: Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

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