In stand-by, per i mesi di marzo e aprile 2020, i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, così come indicato dall’art. 18, co. da 1 a 4 del D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto liquidità”). La sospensione opera esclusivamente:
Il calo del fatturato, precisa l’INPS con il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, deve essere verificato disgiuntamente per i predetti mesi, potendosi quindi applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati:
Per le aziende che dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, l’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.
Infine, l’INPS evidenzia che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 cod. civ., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
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