Decreto Irpef-Ires definitivo. Novità fiscali per dipendenti e professionisti

Pubblicato il 04 dicembre 2024

Il 3 dicembre 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo di riforma del sistema IRPEF e IRES, attuativo della Legge delega fiscale (L. n. 111/2023). Questa riforma fa parte di un ampio processo di modernizzazione e razionalizzazione del sistema fiscale italiano, con l’obiettivo di renderlo più efficiente, equo e allineato agli standard europei. Il decreto, che segna un importante passo verso la costruzione di un fisco più semplice e competitivo, introduce modifiche significative che impattano su diverse categorie di contribuenti, tra cui lavoratori dipendenti, autonomi, forfetari, professionisti e imprese.

Il decreto si compone di 21 articoli suddivisi nei seguenti tre titoli.

Il Titolo I riguarda la revisione dei redditi agrari e delle nuove forme di coltivazione come le vertical farm e le colture idroponiche, introducendo misure per incentivare l’agricoltura tecnologica e moderna.

Il Titolo II si concentra sui redditi da lavoro, approfondendo le modifiche alla tassazione di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa.

Il Titolo III introduce norme relative alle aggregazioni fiscali per gli studi professionali, permettendo una maggiore flessibilità e neutralità fiscale in caso di fusioni, trasformazioni e conferimenti, con l’obiettivo di stimolare la crescita e la competitività delle professioni.

In sintesi, il decreto legislativo approvato si inserisce in un percorso di riforma fiscale strutturale, volto a semplificare la tassazione, ridurre gli oneri per cittadini e imprese, e favorire l'innovazione nelle diverse categorie economiche. Sebbene il processo di riforma sia ancora in corso, soprattutto per quanto riguarda il taglio delle imposte per il ceto medio e le imprese, questo provvedimento rappresenta un importante passo avanti per un sistema fiscale più moderno ed efficiente, capace di rispondere meglio alle esigenze del Paese.

Analizziamo nel dettaglio le novità.

Le novità fiscali per i redditi da lavoro dipendente e assimilato

Con l'approvazione definitiva del decreto legislativo di riforma IRPEF-IRES, sono state introdotte importanti novità anche per il reddito da lavoro dipendente, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema fiscale per i lavoratori. Tra le modifiche più rilevanti, spicca l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di premi e contributi versati dal datore di lavoro per polizze assicurative, comprese quelle contro il rischio di non autosufficienza o gravi patologie. Questa misura si estende anche ai familiari fiscalmente a carico del dipendente, offrendo così un importante beneficio fiscale, che non concorrerà più alla formazione del reddito imponibile, semplificando la gestione delle polizze assicurative.

Semplificate anche le disposizioni relative alle somme e ai valori esclusi dalla formazione del reddito, con un focus sui compensi in natura e sulle finalità legate alla mobilità sostenibile, alla previdenza complementare, all'efficientamento energetico, all'assistenza sanitaria, alla solidarietà sociale e alla contribuzione agli enti bilaterali. L’articolo 3 del Dlgs di riforma Irpef e Ires apporta cambiamenti significativi nella tassazione di questi redditi, modificando le condizioni per la deduzione dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e stabilendo che i contributi di assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti esclusivamente assistenziali, non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile.

Inoltre, sono stati agevolati anche i rimborsi delle spese di trasferta: le indennità per le spese di viaggio e trasporto, documentate adeguatamente, non concorreranno più alla formazione del reddito, eliminando l'obbligo di presentare documentazione specifica proveniente dal vettore per i trasporti.

Un'altra novità riguarda le strenne natalizie: il valore delle strenne (come i regali natalizi) sarà esente da tassazione fino a 258,23 euro. Se tale valore supera questa soglia, l'intero importo sarà considerato come fringe benefit e, pertanto, soggetto a tassazione. Questa misura mira a incentivare le aziende a offrire benefit ai dipendenti durante le festività, mantenendo al contempo un trattamento fiscale agevolato entro il limite stabilito. Tuttavia, potrebbero esserci aggiornamenti con la Legge di bilancio 2025.

Altre modifiche importanti riguardano l’articolo 10 del TUIR sugli oneri deducibili e l’articolo 51 sul reddito di lavoro dipendente. Ad esempio, i contributi versati a fondi integrativi per l’assistenza sanitaria non concorreranno più a formare il reddito fino a un massimo di 3.615,20 euro, e saranno esclusi dalla tassazione anche per i familiari a carico, a condizione che i fondi siano iscritti nell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi. Inoltre, è stata eliminata una disposizione precedente che escludeva dal reddito le quote di retribuzione relative alla rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia.

Infine, è stata rivista la modalità di determinazione del valore di beni e servizi ceduti dal datore di lavoro ai dipendenti: in assenza di un prezzo di mercato, il valore sarà determinato in base al costo per il datore di lavoro. 

Revisione disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Neutralità fiscale per studi professionali

La riforma IRPEF 2024 introduce rilevanti novità in materia di tassazione dei redditi da lavoro autonomo, con l’obiettivo di semplificare il sistema fiscale e renderlo più omogeneo rispetto a quello delle imprese. L'articolo 5 del decreto, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, segna un intervento complessivo di grande impatto. A partire dal 2024, sarà applicata la neutralità fiscale per tutte le operazioni straordinarie che coinvolgono studi associati e società tra professionisti (Stp), un passo significativo verso la semplificazione del regime fiscale per i professionisti. Inoltre, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in studi associati e società semplici tra professionisti entreranno a far parte del reddito da lavoro autonomo, ma potranno beneficiare della tassazione separata, se i corrispettivi vengono percepiti in un unico periodo d’imposta.

Un altro aspetto innovativo della riforma riguarda l’introduzione del principio di onnicomprensività, mutuato dal reddito di lavoro dipendente. A partire dal 2024, questo principio estenderà la formazione del reddito professionale anche a voci precedentemente non tassate, come sopravvenienze e liberalità, rendendo così più ampio e trasparente il reddito da lavoro autonomo. Inoltre, i rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico non concorreranno più a formare il reddito di lavoro autonomo, a meno che non siano rimborsati dal committente. In tal caso, i rimborsi perderanno anche la detrazione per il professionista, a meno che non riguardino crediti non riscossi (secondo le normative sulle perdite su crediti delle imprese).

Alcune disposizioni della riforma avvicinano ulteriormente la determinazione del reddito di lavoro autonomo a quella del reddito d’impresa. Ad esempio, a partire dal 2024, le aliquote di ammortamento dei beni strumentali saranno dimezzate nel primo periodo d’imposta, mentre per i beni immateriali e i diritti di natura pluriennale verrà applicata una tassazione più favorevole. Inoltre, per quanto riguarda l’acquisto di elementi immateriali, come la clientela, la riforma ha accolto la proposta della Commissione Finanze della Camera, riducendo il periodo di ammortamento da diciotto a cinque anni, con decorrenza dal 2024.

In relazione alla ritenuta d’acconto, dal 2024 non concorreranno più a formare il reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico, se tali spese sono addebitate analiticamente al committente. Questo comporta che i rimborsi perderanno la ritenuta d’acconto, a meno che non vengano rimborsate dal committente stesso. In altre parole, le spese rimborsate dal committente non saranno più soggette a ritenuta d’acconto, semplificando la gestione fiscale per i professionisti.

Infine, la riforma introduce modifiche anche in merito alle spese sostenute per l'ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali. A partire dal 2024, queste spese saranno deducibili in quote costanti nell’anno in cui sono sostenute e nei cinque anni successivi, consentendo una gestione fiscale più chiara e prevedibile per i professionisti.

La soddisfazione dei commercialisti: raggiunto un traguardo storico

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti esprime grande soddisfazione per l'approvazione del Decreto Irpef-Ires, che introduce la neutralità fiscale per le aggregazioni tra studi professionali, un traguardo storico per la professione.

Questa misura, fortemente voluta dalla categoria, rimuove un ostacolo che impediva la riorganizzazione degli studi, facilitando la creazione di strutture professionali più grandi, efficienti e multidisciplinari. Questo passaggio rappresenta una grande opportunità non solo per i commercialisti, ma per l'intero settore della consulenza professionale, rendendolo più competitivo e meglio strutturato per affrontare le sfide del mercato.

Forfetari cosa cambia: esenzione dai rimborsi spese dal 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, i lavoratori autonomi in regime forfetario godranno di una significativa novità fiscale: i rimborsi spese (come quelli per viaggi, vitto e alloggio sostenuti per l’esecuzione degli incarichi) non concorreranno più a formare il reddito imponibile. Questo rappresenta una vera e propria semplificazione e una risoluzione di una criticità che ha penalizzato i forfetari finora, poiché, in passato, le somme percepite a titolo di rimborso per spese sostenute e analiticamente addebitate ai clienti venivano tassate, nonostante non rappresentassero un guadagno effettivo per il professionista. In altre parole, fino al 2024, i forfetari erano obbligati a pagare imposte e contributi anche sulle spese sostenute che, per contratto, erano a carico del committente, ma che venivano riaddebitate.

Con l'introduzione di questa modifica, sancita dall'articolo 54 del TUIR, il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico, se addebitato analiticamente al committente, non contribuirà più al calcolo del reddito del lavoratore autonomo. Questo intervento, pur non modificando il regime forfetario nel suo complesso, elimina una penalizzazione fiscale che riguardava i professionisti in regime semplificato, i quali non avevano la possibilità di dedurre i costi sostenuti per l’attività, essendo già inglobati nel calcolo forfettario dei compensi.

A partire dal 2025, quindi, i forfetari non dovranno più dichiarare come compenso le somme percepite a titolo di rimborso spese, né queste concorreranno a formare il loro reddito imponibile, portando a un alleggerimento fiscale significativo. Questa modifica avrà un effetto positivo sulla determinazione dei compensi e ricavi, eliminando l’inefficienza fiscale derivante dalla tassazione delle somme che non comportano un effettivo incremento del reddito. Sebbene la nuova disciplina entrerà in vigore solo nel 2025, essa rappresenta un passo importante verso la parificazione fiscale tra i professionisti forfetari e quelli in regime ordinario, che già godono di una gestione più favorevole per quanto riguarda i rimborsi spese.

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