Non solo la manovra di bilancio 2024. Ieri il Consiglio dei ministri n. 54 del 16 ottobre 2023 ha approvato una pletora di provvedimenti aventi natura fiscale tra cui un decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale.
Fra i temi che hanno formato la nuova legge di bilancio 2024 si segnalano:
Ma vanno segnalati anche provvedimenti come il decreto legislativo per la fiscalità internazionale.
Ma ora atteniamoci ai contenuti principali del Decreto fiscale.
Spicca, per l’anno 2023, la rateizzazione dell’acconto Irpef di novembre a favore dei titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro.
La norma comporta che è possibile scegliere se:
Più tempo per le imprese tenute al riversamento spontaneo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato, senza interessi e sanzioni.
Si tratta del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.
Per le imprese, viene rifinanziata con 50 milioni di euro già dal 2023 la Nuova Sabatini. E’, si ricorda, la misura a sostegno degli investimenti in beni strumentali effettuati da micro, piccole e medie imprese, che facilita l'accesso al credito con tassi di interesse agevolati.
NOTA BENE: Novità assai rilevante è che il finanziamento sarà fruibile in un’unica tranche consentendo l’accorpamento delle rate.
Oltre a tale aggiunta di risorse, il Ministro Urso (Mimit) ha ricordato che la Nuova Sabatini sarà poi rifinanziata dalla legge di bilancio per il 2024.
La bozza di decreto fiscale approvato ieri dal Consiglio dei ministri si trova anche una modifica alla disciplina della participation exemption sulle plusvalenze.
In particolare si estende la participation exemption alle persone fisiche con possibilità di compensare le minusvalenze derivanti da cessione di altre partecipazioni qualificate nei limiti del 5% e con riporto a nuovo dell'eventuale eccedenza del residuo di minusvalenze non utilizzate.
Dunque, viene portata fuori dal perimetro delle imprese la participation exemption, rendendola applicabile ai soggetti che realizzano capital gains qualificabili fiscalmente come “redditi diversi”.
ATTENZIONE: La norma si riferisce alle sole plusvalenze su partecipazioni qualificate così come definite dall'art. 67 co. 1 lett. c) Tuir, escludendo altre tipologie di capital gains tra cui quelli derivanti dalle cessioni indicate nell'art. 68 co. 4 Tuir, ovvero quelle aventi ad oggetto partecipazioni situate in stati a fiscalità privilegiata.
Potrà adottarsi il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese – invece che, come avviene oggi, sulla base dei precedenti due mesi - rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".