Misure ad hoc per i genitori lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e gli autonomi. Secondo la prima bozza del cd. “Decreto Coronavirus”, il governo prevede uno specifico congedo – pari al 50% della retribuzione – la cui fruizione è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. L’agevolazione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In alternativa al congedo appena citato, vi è la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby sitting. Importo, questo, che aumenta a 1.000 euro per il personale sanitario che non opta per i congedi speciali della Pubblica Amministrazione.
Sempre in materia di sostegno alle famiglie, i lavoratori dipendenti che hanno figli di età tra i 12 e i 16 anni, possono astenersi dal lavoro, a determinate condizioni. È incrementato, invece, di ulteriori 12 giorni mensili, il congedo per i caregivers (L. n. 104/1992).
Novità anche sul fronte delle misure di sostegno al reddito in favore di determinate categorie di soggetti che, in base al loro inquadramento previdenziale, non potrebbero accedere a specifici istituti di tutela. Quindi, per gli stagionali e i lavoratori del settore agricolo, dello spettacolo e del turismo, che hanno cessato di lavorare, è prevista un’indennità una tantum di 600 euro, riconosciuta anche ad autonomi, liberi professionisti titolari di partita Iva e co.co.co iscritti alla Gestione separata INPS.
L’indennità è erogata, entro i limiti di importi stanziati per ciascuna categoria di soggetti, dall’INPS, previa domanda. Per tali lavoratori, l’indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente.
Ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 40.000 euro ad aprile è riconosciuto un premio di 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti a marzo.
In tema di tutele contro i licenziamenti collettivi, il decreto legge prevede l’impossibilità per i datori di lavoro di avviare la procedura di cui alla L. n. 223/1991 per 60 giorni. Inoltre, sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020: sino a questa scadenza il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Infine, sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020: dovranno essere versati entro il 10 giugno 2020.
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