Approvata, tra gli emendamenti al c.d. decreto anticipi (DL n. 145/2023), anche una proposta di modifica dell'articolo 63, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per quel che concerne le transazioni su crediti tributari e contributivi.
La modifica riguarda i casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore AE.
Nelle predette ipotesi, si prevede che la transazione potrà essere approvata solo previo parere conforme espresso, per l'Agenzia delle Entrate medesima, dalla struttura centrale individuata con il provvedimento direttoriale, al posto della competente direzione generale.
Saranno quindi decise dalla direzione centrale dell’Agenzia delle entrate le proposte di transazione fiscale per lo stralcio dei tributi presentate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione delle imprese in crisi, laddove prevedano falcidie di una certa consistenza.
La decorrenza di tali nuove previsioni - viene altresì disposto nell'emendamento approvato in commissione Bilancio del Senato - è individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e, comunque, riguarderà le adesioni alle proposte di transazione espresse dal 1° febbraio 2024.
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