Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del Ddl di conversione del DL n. 144/2022, il cosiddetto decreto Aiuti ter è diventato legge (100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni).
La Legge 17 novembre 2022, n. 175, di conversione del DL n. 144 del 23 settembre 2022, riguardante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022.
In primo luogo, il provvedimento conferma le misure di sostegno per i sovra costi di energia elettrica e gas del bimestre ottobre-novembre. Gli aiuti per il mese di dicembre, invece, dovrebbero arrivare con il Dl Aiuti-quater, in attesa di pubblicazione.
Con l’ok definitivo del Senato alla legge di conversione del Decreto legge n. 144/2022 vengono confermati i crediti di imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Nello specifico, per le imprese a forte consumo di energia elettrica il credito di imposta sale al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel bimestre ottobre/novembre.
In precedenza la percentuale era stata fissata al 20%, 25% e 25%, nel primo, secondo e terzo trimestre 2022.
Per beneficiare del tax credit resta da verificare la condizione che: i costi per kWh della componente energia, calcolati come media del terzo trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% sul medesimo periodo del 2019.
ATTENZIONE: Il tax credit è riconosciuto anche per la spesa per l'energia autoprodotta ed autoconsumata nello stesso bimestre.
Per le imprese non energivore, invece, il credito d’imposta per i mesi di ottobre e novembre è del 30% e si applica alla spesa della componente energetica effettivamente utilizzata.
Anche in questo caso, il prezzo della componente energia (media del terzo trimestre 2022) deve aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente trimestre del 2019.
Il Decreto legge n. 144/2022 convertito attribuisce crediti di imposta del 40% a fronte del costo del gas del bimestre ottobre-novembre 2022 sia alle imprese gasivore che non gasivore.
Il contributo spetta se il prezzo del gas naturale (media del terzo trimestre 2022 dei prezzi Mi-Gas) ha subito un incremento superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.
NOTA BENE: I crediti di imposta dei mesi di ottobre e novembre 2022 sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31 marzo 2023.
Il Dl 144/2022, all’articolo 2, istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di carburanti da utilizzare nelle attività agricole e della pesca tra ottobre e dicembre.
Si tratta di una misura di aiuto che viene riconosciuta in maniera indipendente dall'analogo beneficio previsto dall'articolo 18 del Dl 21/2022 per il primo trimestre 2022 e, poi, esteso ai due trimestri successivi dagli articoli 3-bis del Dl 50/2022 (solo per la pesca) e 7 del Dl 115/2022.
Anche questo nuovo bonus è riconosciuto nella misura del 20% del costo sostenuto nel quarto trimestre 2022, al netto dell'Iva, comprovato dalle fatture d'acquisto.
ATTENZIONE: Una novità dell’Aiuti ter è che il beneficio è, ora, esteso anche “alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice Ateco 1.61”.
L'aiuto dovrà essere fruito entro il 31 marzo 2023 e si differenzia dai precedenti anche perché riguarda l'acquisto di carburanti “per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali”.
Entro il 16 febbraio 2023, “a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito”, si dovrà trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle Entrate che sarà disciplinata da un successivo provvedimento.
In materia di lavoro, con la conversione in legge del decreto Aiuti ter si deve evidenziare una novità che riguarda l’articolo 19, che disciplina l’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro in favore di pensionati, lavoratori domestici, percettori di trattamenti a sostegno del reddito e altre categorie.
Tra i soggetti beneficiari vengono ricompresi anche i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (comma 13), che abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Si tratta, però, di una ipotesi residuale, dato che tali lavoratori per usufruire dell’una tantum non devono aver già percepito l’indennità dal datore di lavoro perché non più in forze nel mese di novembre 2022.
Con la conversione in legge, il comma 13 ha subìto una modifica, prevedendo che il bonus di 150 euro venga erogato ai lavoratori stagionali “con rapporti di lavoro” a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. 13-18 del DLgs. 81/2015, fermi restando il requisito delle 50 giornate e il limite reddituale fissato a 20.000 euro.
Ciò, di fatto, sembra limitare la platea di beneficiari ai soli lavoratori stagionali con contratto a termine e ai lavoratori intermittenti, portando all’esclusione di quei lavoratori a tempo determinato che, pur nel rispetto degli altri requisiti, siano privi del carattere della stagionalità.
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