E’ approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il Decreto legge n. 39/2024 recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria”, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal giorno 30 marzo 2024.
Si tratta del cosiddetto decreto “salva conti” presentato a sorpresa e approvato nel Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, con l’obiettivo principale del Ministro dell’Economia Giorgetti di tutelare la finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, grazie alla chiusura definitiva della stagione delle opzioni connesse ai bonus edilizi di cui al decreto Rilancio (articolo 121, Dl n. 34/2020), quali appunto: cessione del credito e sconto in fattura. Per approfondire si invita a leggere anche il post: “Dl agevolazioni fiscali, nessuna sanatoria dopo il 4 aprile”.
Il nuovo Decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024 si compone di 10 articoli suddivisi in due Capi:
Capo I - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali
Capo II - Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria
Il Decreto legge n. 39 del 2024 non è stato il primo intervento d’urgenza che l’Esecutivo è stato “costretto” a mettere a punto per far fronte alle difficoltà finanziarie della finanza pubblica. Che le opzioni previste all’articolo 121 del Decreto legge n. 34/2024, cessione del credito e sconto in fattura, si siano rilevate un grosso problema per i conti pubblici era già stato ampiamente evidenziato
In passato, infatti, erano stati emanati altri provvedimenti con la stessa finalità di salvaguardia dei conti: si era partiti con le prime disposizioni del Decreto legge n. 11 del 2023, convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, cosiddetto Decreto cessioni, per poi terminare, a fine anno, con quelle del Decreto legge n. 212/2023, convertito senza modificazioni dalla Legge n. 17 del 22 febbraio 2024, cosiddetto Decreto Superbonus. In tutti questi interventi legislativi, l’obiettivo è stato sempre quello di porre un limite alle detrazioni fiscali legate agli interventi di ristrutturazione che hanno appesantito notevolmente la finanza pubblica. Un esempio di ciò si è avuto a seguito della riclassificazione del Superbonus come “credito pagabile”, che ha portato l’ISTAT a revisionare il deficit relativo all’anno 2023 fissandolo alla misura del 7,2%.
Di fatto, anche se il primo decreto “blocca crediti” (DL n. 11 del 16 febbraio 2023), a far data dal 17/02/2023, aveva introdotto un divieto generalizzato dell’esercizio dell’opzione per la cessione dei bonus edilizi di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020, lo stesso aveva però previsto una serie di deroghe in presenza di:
Con il nuovo Decreto agevolazioni fiscali (Dl n. 39/2024) vengono cancellate le residue possibilità di cessione del credito e le conseguenti possibilità di effettuare i lavori per tutta una serie di situazioni che finora erano state protette, come per esempio per il Terzo settore, gli Iacp, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Resta ferma, invece, la possibilità di opzioni di cessione e sconto per le aree terremotate, ma con una limitazione, ossia con un tetto di spesa di 400 milioni di euro, per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009.
ATTENZIONE: Le deroghe riguardano gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, nei limiti, però, di un preciso stanziamento di fondi, con verifica del rispetto di detti limiti a cura del commissario straordinario. Sono, invece, escluse dalla salvaguardia concessa le regioni di Emilia-Romagna e Molise.
Il Decreto legge n. 39/2024, inoltre, prevede che alcune deroghe continuino a valere con riferimento agli interventi ammessi dal Decreto legge n. 212/2023 per i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento:
ATTENZIONE: Infine, saranno salvi anche i casi di lavori già iniziati oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, quelli nei quali sia stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo: ciò, però, solo nel caso in cui gli interventi siano diversi da quelli agevolati con il superbonus e per i medesimi non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Il nuovo Decreto legge, approdato in GU, pone fine anche alla possibilità della regolarizzazione con la cosiddetta remissione in bonis, che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.
All’articolo 2 viene, invece, fissata come deadline la scadenza ordinaria del 4 aprile 2024: data dalla quale viene messo fine all’utilizzo dell’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
Per garantire trasparenza e controllo sulle agevolazioni, è stato introdotto anche un obbligo di comunicazione preventiva, al fine di garantire un monitoraggio anticipato degli interventi e delle spese previste, non solo nel momento in cui le fatture vengono caricate.
Pertanto, l’articolo 6 del DL n. 39/2024 prevede un nuovo obbligo comunicativo per quanto attiene i bonus introdotti per la “Transizione 4.0” delle imprese. Nello specifico, viene introdotto l’obbligo di una comunicazione preventiva antifrode, che riguarda:
Le conseguenze dell’omessa comunicazione sono duplici:
NOTA BENE: Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti.
Inoltre, la comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Infine, l'articolo 7, comma 4, del Dl n. 39/2024 concede all’Agenzia delle entrate un ulteriore proroga al 30 novembre 2024 al fine di registrare gli aiuti di Stato Covid nel Registro Nazionale Aiuti (RNA).
Tale esigenza si è posta in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell’emergenza da COVID-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli aiuti relativi all’IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".