Dati biometrici per rilevare le presenze. La Cassazione conferma la sanzione del Garante

Pubblicato il 15 ottobre 2018

Il trattamento di dati personali di tipo biometrico comprendere qualunque operazione o complesso di operazioni che consenta l'identificazione, anche indiretta, del soggetto.

La trasformazione del dato biometrico relativo alla mano del dipendente in un modello di riferimento, consistente in un codice, consente l'identificazione personale attraverso operazioni di confronto tra il codice numerico ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto.

Questo è quanto ha ricordato la Cassazione, con ordinanza n. 25686 del 15 ottobre 2018, a proposito di un sistema operativo utilizzato da un datore di lavoro, articolato come segue:

  1. il dato biometrico riguardante la mano di ciascun lavoratore veniva trasformato in un modello di 9 bytes, a sua volta archiviato ed associato ad un codice numerico di riferimento;
  2. il codice numerico era memorizzato in un badge;
  3. ad ogni utilizzo del badge, il sistema era in grado di verificare che il badge che si stava usando era usato dalla stessa mano impiegata per configurarlo.

Ha, quindi, errato il Tribunale che ha ritenuto che nella suddetta sequenza non vi sarebbe stato trattamento di dati personali, posto che il lavoratore non sarebbe stato identificato attraverso i suoi dati biometrici, ma tramite il badge, il cui uso non era oggetto di contestazione.

La normativa in materia di privacy considera irrilevante, ai fini della configurabilità del trattamento di dati personali, la mancata registrazione degli stessi in apposita banca dati, essendo sufficiente anche un'attività di raccolta ed elaborazione temporanea.

Ciò che rileva è che il sistema, attraverso la conservazione dell'algoritmo, è in grado di risalire al lavoratore, al quale appartiene il dato biometrico, e quindi indirettamente lo identifica, in attuazione dello scopo dichiarato di controllarne la presenza.

Pertanto, il sistema adottato dall'azienda comportava un trattamento di dati biometrici che andava assoggettato - innanzitutto e in via assorbente - alla preventiva notificazione al Garante, ai sensi dell'abrogato art. 37 del D.Lgs. n. 196/2003.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

03/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

03/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

03/04/2025

Enti del Terzo Settore: in scadenza l’accreditamento per il 5 per mille

03/04/2025

Agevolazioni per agricoltori: quando si verifica la decadenza

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy