Con Comunicato dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale del 25 giugno 2020 si rende noto che la Consulta ha nuovamente bocciato il sistema di calcolo dell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, quale criterio rigido ed automatico legato esclusivamente all’anzianità di servizio. Stavolta, dopo la precedente sentenza n. 194/2018 avente ad oggetto l’art. 3, comma 1, Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è l’art. 4, concernente i licenziamenti illegittimi per vizi formali o procedurali, ad essere stato dichiarato incostituzionale limitatamente al seguente inciso “di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”. Dopo la seconda bocciatura, appare auspicabile un intervento del legislatore che possa rivedere il rigido e predefinito sistema delle tutele crescenti nella ricerca di un più equilibrato contemperamento della libertà di organizzazione dell'impresa e la tutela del lavoratore licenziato.
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