L’Agenzia delle Dogane ha ripubblicato in data 30 dicembre 2020 la circolare n. 49, con protocollo n. 495536/RU, in materia di Brexit.
Al documento sono state accompagnate una serie di risposte alle domande più frequenti, sempre finalizzate a far chiarezza sull’applicazione dell’accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK concordato il 24 dicembre scorso e in vigore dal nuovo anno.
Nella circolare, l’Agenzia fornisce indicazioni sull'origine preferenziale, sulla dichiarazione e sulle relative prove d'origine delle merci.
Il nuovo chiarimento si è reso necessario per tutte quelle aziende che intrattengono rapporti economici con il Regno Unito, che dal 1° gennaio 2021 devono rivedere l’impostazione della propria operatività alla luce della normativa doganale e tener conto dell’eventualità, in base alle operazioni da effettuare, di dover richiedere le necessarie autorizzazioni.
In particolare, viene affrontato il tema degli adempimenti che consentono la non applicazione del dazio nel Regno Unito alle merci di origine UE qui esportate.
In base al Trade and Cooperation Agreement, concordato tra Unione Europea ed il Regno Unito, è sancito il principio per il quale, nei reciproci scambi commerciali, sono vietati dazi doganali su tutte le merci originarie delle rispettive parti.
Per l’applicazione del dazio zero alle merci alla frontiera inglese è necessario che le merci reciprocamente esportate rispettino tutte le regole di origine previste nell’Accordo.
In particolare:
la merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l’origine UE;
la merce esportata deve essere spedita direttamente in UK;
Riguardo a questo ultimo passaggio, l’Agenzia delle Dogane specifica che in attesa dell'attivazione del nuovo Portale Unionale REX e dell'acquisizione di eventuali ulteriori elementi derivanti dall'Accordo in fase di ratifica, gli operatori che risultano ancora privi del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine utilizzando un'autocertificazione dell'origine preferenziale e così fruire del dazio zero alla frontiera inglese.
La dichiarazione dell’origine potrà essere resa direttamente su fattura o su un qualunque altro documento commerciale che accompagna la merce.
Il modello di dichiarazione di origine preferenziale UE è stato allegato alla circolare n. 49/2020; in esso va riportato il codice EORI dell’impresa unitamente al proprio indirizzo completo da inserire nel campo “luogo e data”, salvo l’aggiornamento del dato non appena ottenuto il codice di registrazione.
Si tratta di una deroga di portata temporanea, che si è resa necessaria concedere alle imprese tenuto conto della reale difficoltà per queste ultime di organizzarsi in base alle nuove regole che sono state sottoscritte il 31 dicembre e che sono entrate in vigore già dal giorno successivo.
Dunque, per tutto il 2021 sarà sufficiente, per beneficiare dell'Accordo tra Unione europea e Regno Unito, che l’esportatore italiano presenti un’autocertificazione, anche in assenza di una preventiva dichiarazione del fornitore.
Questa dichiarazione potrà essere emessa successivamente, non oltre il 1° gennaio 2022, e potrà avere valore anche per le operazioni già eseguite. Nel caso in cui entro la data del 1° gennaio del prossimo anno, però, l'esportatore non sarà in possesso della dichiarazione del fornitore, dovrà darne informazione all'importatore Uk, entro il 31gennaio 2022.
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