Con il provvedimento n. 67800 dello scorso 11 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui al D.L. n.34/2020 previsti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese che hanno subito riduzioni dei ricavi a causa dell’emergenza epidemiologica. Si ricorda, infatti, che l’articolo 26 del D.L. n.34/2020 convertito ha istituito tre differenti misure destinate al “rafforzamento patrimoniale” delle imprese di medie dimensioni. Si tratta, in particolare:
Con il D.M. 10.08.2020, il Ministero dell’Economia ha individuato i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla norma. Con la legge di bilancio 2021, viene fatto slittare al 30 giugno 2021 il termine di effettuazione degli aumenti di capitale ai fini del credito d’imposta per le società (ma non per il beneficio destinato ai soci), così come il termine per la sottoscrizione dei prestiti obbligazionari da parte del suddetto fondo.
Prima di entrare nel merito delle diverse indicazioni operative, si propone un quadro di sintesi dei suddetti bonus tralasciando, tuttavia, gli aspetti soggettivi e le ulteriori “condizioni” per l'accesso.
Per quanto riguarda il bonus di cui al comma 4 dell’articolo 26 del decreto “Rilancio” occorre, in primo luogo, evidenziare che ai soggetti che effettuano tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro “in una o più società” è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20% dell'ammontare dello stesso conferimento. L’importo massimo del conferimento sul quale calcolare il credito d’imposta è pari a 2 milioni di euro; pertanto, il credito d’imposta massimo ammonta a 400.000 euro. Tuttavia, la norma - nella sua genericità - non chiarisce se detto “tetto massimo” si applica al singolo soggetto conferente o alla società.
Inoltre, tenuto conto che il credito d’imposta spetta “ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro…in esecuzione dell'aumento del capitale sociale” (si tratta di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020), l’articolo 2, comma 6 del D.M. 10.08.2020 ha precisato che il beneficio spetta sia in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni o quote, sia a seguito della conversione di obbligazioni convertibili. Sono, in ogni caso, esclusi gli apporti in “natura”, ciò anche nel caso in cui gli aumenti di capitale siano agganciati alla rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società.
Lo stesso decreto attuativo chiarisce che il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che i conferimenti siano effettuati in esecuzione della delibera prevista dalla legge (nel periodo 20.05.2020 - 31.12.2020) con esclusione delle somme collegate a deliberazioni avvenute in epoca precedente o successiva al periodo previsto. Inoltre, il beneficio in esame spetta anche:
Come anticipato, il credito d’imposta spetta al soggetto che effettua il conferimento in denaro “in una o più società”. Restano, così, fuori dalla fruizione del tax credit le società che hanno rapporti di collegamento o controllo con la società che riceve il conferimento in denaro.
Per fruire dell’agevolazione è necessario che il soggetto conferente ottenga dalla società conferitaria una “certificazione” che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile (fissato in 800.000 euro, salvo eccezioni) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d’imposta.
L’articolo 3 del D.M. 10.08.2020 individua le modalità operativa cui attenersi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta. La procedura si articolare in tre distinte fasi che vanno dall’acquisizione preventiva della documentazione, alla presentazione dell’istanza e, infine, al riconoscimento (o meno) del beneficio.
Riguardo l’acquisizione preventiva della documentazione, l’articolo 3, comma 2 del citato D.M. stabilisce che il richiedente - a pena di decadenza dal bonus - deve acquisire “prima” della presentazione dell'istanza:
La copia della delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione sostitutiva devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorità che effettuano le attività di controllo.
Nell’articolo 3, comma 1 del D.M. 10.08.2020, invece, vengono individuate le modalità di presentazione dell’istanza. Il decreto, infatti, stabilisce che gli investitori e gli OICR che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano all'Agenzia delle entrate apposita istanza contenente:
Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse.
Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l'Agenzia comunica al richiedente il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del beneficio effettivamente spettante. A seguito della comunicazione con la quale l'Agenzia rende noto il riconoscimento e l'ammontare del credito d'imposta, i soggetti investitori consegnano alla conferitaria una “dichiarazione” nella quale attestano la misura dell'incentivo ricevuto al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti degli aiuti di Stato fruibili.
Il diritto a beneficiare del credito d'imposta viene meno, con obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali, nel caso in cui la società oggetto del conferimento in denaro distribuisce riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 (e, quindi entro il 31 dicembre 2023). L’articolo 8, comma 1 del DM 10.08.2020 aggiunge a questa – quale causa di decadenza dal beneficio - anche l’accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla norma.
La seconda misura per il “rafforzamento patrimoniale” è rappresentata dal credito d'imposta commisurato alle perdite “registrate” dalla società nel 2020 (di cui all’articolo 26, comma 8 del D.L. n.34/2020). Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto alle società ammesse, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020:
Quindi, i criteri di determinazione del tax credit assumono connotati diversi in relazione al momento in cui viene deliberato ed eseguito l’aumento di capitale: ossia nel periodo 20.05-31.12.2020 ovvero dal 01.01.2021 al 30.06.2021; in quest’ultimo periodo, il credito d’imposta compete fino a concorrenza del 50% (e non del 30%) dell’aumento di capitale. Come per la versione originaria, anche per la versione targata anno 2021 le perdite cui far riferimento sono quelle riferite all’esercizio 2020. Non dovrebbero essere computate, invece, le perdite relative ad esercizi precedenti o portate a nuovo. Il soggetto beneficiario del bonus fiscale resta, in ogni caso, la società che riceve il conferimento.
Anche per questo credito d'imposta (come per il precedente) l’efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’UE, all’autorizzazione della Commissione. La misura di aiuto è stata autorizzata dalla Commissione UE con le decisioni C(2020) 5443 final del 31 luglio 2020 e C(2020) 9634 final del 23 dicembre 2020.
La procedura per il riconoscimento del credito d’imposta è stabilita dall’articolo 6 del D.M. 10.08.2020. In particolare, la società che intende avvalersi del tax credit presenta all'Agenzia apposita istanza, contenente:
A pena di decadenza, il richiedente deve acquisire - “prima” della presentazione dell'istanza – una “dichiarazione” nella quale i soggetti che hanno effettuato i conferimenti agevolati attestano la misura dell'incentivo riconosciuto. E’ chiaro che l’istanza della società dovrà essere inviata in un momento successivo rispetto a quello dei soci conferenti in quanto, oltre al fatto che occorre far riferimento ai dati risultanti dal bilancio 2020 approvato, occorre riportare l’ammontare del bonus fiscale già ottenuto dal soggetto conferente (a seguito della comunicazione di accoglimento inviata a questi dall’Agenzia). La delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione precedente devono essere “conservate”, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorità che effettuano le attività di controllo.
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserva prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. L’articolo 8, comma 1 del DM 10.08.2020 aggiunge a questa – quale causa di decadenza dal beneficio - anche l’accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla norma.
Con il provvedimento n.67800 dello scorso 11 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi:
Le suddette istanze devono essere inviate esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3 del DPR 322/98.
La trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il software denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Una volta effettuata la presentazione dell’istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza, nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
È possibile presentare la rinuncia integrale ai crediti d’imposta in precedenza richiesti, entro il termine di presentazione delle istanze, con la stessa modalità previste per l’invio.
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle istanze occorre tener conto delle seguenti distinzioni:
Come previsto dall'articolo 3, comma 4 e dall'articolo 6, comma 4 del D.M. 10 agosto 2020, i crediti d'imposta in esame sono riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate, previa verifica della “correttezza formale” dei dati indicati nelle istanze, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse (pari a 2 miliardi di euro per l’anno 2021). Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo dei crediti d'imposta effettivamente spettanti. In particolare, nell’ambito del provvedimento viene chiarito che:
Ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
b) se l'importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all'ammontare comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso l’F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia;
c) non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000 e quello annuale di 250 mila euro di cui alla L. n. 244/2007, pro tempore vigenti.
Con successiva risoluzione verrà istituto apposito codice tributo per la compilazione del modello F24.
Sul piano operativo le istanze vanno compilate seguendo le istruzioni di seguito riportate (oltre al frontespizio).
ISTANZA CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DEGLI INVESTITORI (art. 26, comma 4 del D.L. n.34/2020) |
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Quadro A
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Nel quadro “A” va indicato, nei righi da A1 ad A18:
Nel rigo A19 va indicato:
– in colonna 1, la somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da A1 ad A18; – in colonna 2, l’importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d’imposta richiesto ai sensi dell’art. 53 del D.L. n.34 del 2020; – in colonna 3, l’importo totale del credito d’imposta richiesto. |
Quadro B |
Il quadro “B” va compilato solo se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000 euro. Il beneficiario o il suo rappresentante firmatario rilascia una delle seguenti dichiarazioni: • essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa; • di non trovarsi/che il soggetto beneficiario non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del Dlgs. n.159/2011, e che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del Dlgs. n. 159/2011.
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Nei righi da B1 a B5 vanno riportati i codici fiscali (ed il codice carica) delle persone fisiche per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo. L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età.
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ISTANZA CREDITO D'IMPOSTA SOCIETÀ CHE AUMENTANO IL CAPITALE (art. 26, comma 8 del D.L. n.34/2020) |
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Quadro A
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Nel quadro A va indicato, nel rigo A1:
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Quadro B |
Il quadro “B” va compilato solo se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000 euro. Il beneficiario o il suo rappresentante firmatario rilascia una delle seguenti dichiarazioni: • essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa; • di non trovarsi/che il soggetto beneficiario non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del Dlgs. n.159/2011, e che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del Dlgs. n. 159/2011. |
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Nei righi da B1a B5 vanno riportati i codici fiscali (ed il codice carica) delle persone fisiche per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo. L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età.
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Quadro Normativo |
AGENZIA ENTRATE – PROVVEDIMENTO N.67800 DELL’11 MARZO 2021; |
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