Curatore speciale del minore: le raccomandazioni del CNF
Pubblicato il 23 giugno 2022
Il Consiglio Nazionale Forense, in occasione dell'entrata in vigore, oggi 22 giugno, di alcune disposizioni della riforma del processo civile in materia di famiglia (di cui alla Legge n. 206/2021) in particolare per quel che riguarda il Curatore speciale del minore, ha diffuso alcune raccomandazioni agli avvocati che saranno chiamati a svolgere le funzioni che spettano a questa figura.
Il Curatore speciale del minore è il soggetto nominato dal giudice e incaricato di rappresentare e assistere un minore in tutti i procedimenti nelle ipotesi di conflitto di interessi tra e con le parti, ovvero con i genitori.
La guida del CNF - viene precisato - è ispirata ai principi generali del Codice deontologico forense, quali indipendenza, competenza, correttezza e lealtà.
Le menzionate raccomandazioni concernono:
- l'aspetto deontologico: il Curatore è tenuto a comportarsi secondo i principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici di cui agli artt. 9, 14 e 15, e 19 del Codice Deontologico Forense, tra i quali: il dovere di evitare incompatibilità e l’obbligo di astenersi dall’assumere l’incarico ove abbia assistito in altre controversie persone appartenenti allo stesso nucleo familiare; la garanzia dell'anonimato del proprio assistito e l'astensione dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento;
- il patrocinio a spese dello Stato: ove ricorrano i presupposti previsti, il Curatore deposita, in nome e per conto del minore, istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio;
- la costituzione in giudizio: subito dopo la nomina, è segnalata l'opportunità che il Curatore assuma, con tempestività, le informazioni necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti, tramite ascolto del minore, esame degli atti e dei documenti così da procedere alla costituzione in giudizio "nel preminente interesse del minore e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, partecipando personalmente alle udienze";
- la rappresentanza sostanziale: in caso di attribuzione di tal poteri, il Curatore deve attivarsi affinché il Giudice specifichi in concreto tali poteri e gli obiettivi specifici ai quali gli stessi siano finalizzati, se non già specificati;
- la collaborazione con tutte le parti del processo: si raccomanda il mantenimento, durante l'adempimento del mandato, di continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari, con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri soggetti che si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e parti private - viene precisato - "dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche";
- l'ascolto: è segnalata, per finire, la necessità che il Curatore speciale proceda all’ascolto del minore, fornendogli le informazioni sul procedimento e sul ruolo che è chiamato a svolgere.
Le raccomandazioni sono state elaborate su proposta della commissione diritto di famiglia del CNF, con il contributo delle associazioni specialistiche di riferimento.