Non è obbligatorio compilare le relative caselle della Certificazione Unica 2021 in caso di fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19 e di mancata attivazione della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 128 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”). La compilazione dei punti 478, 479 e 480 della CU 2021 diventa, infatti, opzionale e non più obbligatoria per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la predetta clausola di salvaguardia.
A specificarlo è la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il comunicato stampa del 25 marzo 2021.
La precisazione da parte degli esperti della Fondazione Studi è nata principalmente dal fatto che dalle faq sulla CU 2021 pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate era emersa una difformità tra le risposte pubblicate e le istruzioni ufficiali sulla compilazione diramate in precedenza in caso di trattamenti di integrazione salariale.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine si è dunque immediatamente attivato per chiedere all’Amministrazione Finanziaria di rendere la compilazione delle caselle sopra citate "preferibile" e non obbligatoria, ottenendo da parte delle Entrate l’auspicabile apertura.
A seguito di questa interlocuzione, la risposta alla faq relativa alla compilazione della casella 478 è stata così modificata:
rendendo di fatto opzionale la compilazione dei punti 478, 479, 480.
Apprezzamento da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine è stato espresso per la sensibilità dimostrata dall’Agenzia.
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